Art. 34. Centri di assistenza tecnica 1. Per l'attuazione dell'art. 23 del decreto il Regolamento di cui all'art. 49 definisce e individua: a) le modalita' di autorizzazione regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1 del decreto; b) le attivita' dei centri ammessi a finanziamento con il fondo di cui all'art. 16, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ed i criteri per la quantificazione dei finanziamenti; c) le associazioni di categoria maggiormente rappresentative cui e' demandata la costituzione dei centri di assistenza tecnica; d) ogni altra disposizione necessaria alla istituzione e funzionamento dei centri di assistenza tecnica.