Art. 34.
                    Centri di assistenza tecnica
    1.  Per  l'attuazione  dell'art. 23 del decreto il Regolamento di
cui all'art. 49 definisce e individua:
      a) le  modalita' di autorizzazione regionale ai sensi e per gli
effetti dell'art. 23, comma 1 del decreto;
      b) le attivita' dei centri ammessi a finanziamento con il fondo
di  cui  all'art. 16, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ed i
criteri per la quantificazione dei finanziamenti;
      c) le  associazioni  di  categoria maggiormente rappresentative
cui e' demandata la costituzione dei centri di assistenza tecnica;
      d) ogni   altra  disposizione  necessaria  alla  istituzione  e
funzionamento dei centri di assistenza tecnica.