Art. 37.
Proroga  dei  termini  dell'attivazione  delle  grandi  strutture  di
                               vendita
    1.  La  procedura  prevista  all'art. 18 della presente legge, si
applica  anche  alle  richieste di proroga del termine di 24 mesi, di
cui  all'art. 22, comma 4, del decreto per l'attivazione delle grandi
strutture  di  vendita, comprese quelle non ancora attivate alla data
di entrata in vigore della presente legge ed oggetto di provvedimenti
di proroga.