Art. 37. Proroga dei termini dell'attivazione delle grandi strutture di vendita 1. La procedura prevista all'art. 18 della presente legge, si applica anche alle richieste di proroga del termine di 24 mesi, di cui all'art. 22, comma 4, del decreto per l'attivazione delle grandi strutture di vendita, comprese quelle non ancora attivate alla data di entrata in vigore della presente legge ed oggetto di provvedimenti di proroga.