Art. 38. Riduzione dei limiti dimensionali minimi delle medie strutture di vendita 1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto i comuni delle classi I e II, al fine di evitare la desertificazione commerciale delle aree rurali, montane o comunque di disagio commerciale, possono stabilire che nelle stesse per un periodo massimo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i limiti dimensionali minimi delle medie strutture di vendita vengano ridotti a 150 mq. 2. La riduzione di cui al comma 1, in nessun caso puo' interessare il capoluogo e le principali frazioni del comune.