Art. 38.
Riduzione  dei  limiti  dimensionali  minimi delle medie strutture di
                               vendita
    1.  Ai  sensi  dell'art.  10, comma 4, del decreto i comuni delle
classi  I  e  II,  al fine di evitare la desertificazione commerciale
delle aree rurali, montane o comunque di disagio commerciale, possono
stabilire  che  nelle  stesse  per  un  periodo massimo di due anni a
decorrere  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge, i limiti
dimensionali  minimi delle medie strutture di vendita vengano ridotti
a 150 mq.
    2.  La  riduzione  di  cui  al  comma  1,  in  nessun  caso  puo'
interessare il capoluogo e le principali frazioni del comune.