Art. 39. Promozione delle medie strutture di vendita 1. Il rilascio di autorizzazioni all'apertura, trasferimento, ampliamento merceologico o di superficie, accorpamento di medie strutture di vendita di tipo M2 e' sospeso sino a quando i comuni non abbiano provveduto a quanto disposto dagli articoli 19 e 21. 2. Fino alla scadenza del termine di cui all'art. 19, comma 1, non possono essere rilasciate autorizzazioni per l'apertura di nuove medie strutture di vendita, salvo il caso in cui le stesse siano frutto della concentrazione o accorpamento di piu' esercizi ai sensi dell'art. 20, comma 3. 3. Qualora il comune non ottemperi a quanto disposto dall'art. 19, comma 1 nel termine ivi previsto, il rilascio delle medie strutture di vendita di tipo M1 non puo' superare una percentuale, rispetto alla rete esistente, come definita nel regolamento.