Art. 39.
             Promozione delle medie strutture di vendita
    1.  Il  rilascio  di  autorizzazioni all'apertura, trasferimento,
ampliamento  merceologico  o  di  superficie,  accorpamento  di medie
strutture di vendita di tipo M2 e' sospeso sino a quando i comuni non
abbiano provveduto a quanto disposto dagli articoli 19 e 21.
    2.  Fino  alla  scadenza del termine di cui all'art. 19, comma 1,
non  possono essere rilasciate autorizzazioni per l'apertura di nuove
medie  strutture  di  vendita,  salvo  il caso in cui le stesse siano
frutto  della concentrazione o accorpamento di piu' esercizi ai sensi
dell'art. 20, comma 3.
    3.   Qualora   il   comune   non   ottemperi  a  quanto  disposto
dall'art. 19,  comma  1  nel  termine ivi previsto, il rilascio delle
medie  strutture  di  vendita  di  tipo  M1  non  puo'  superare  una
percentuale,   rispetto   alla  rete  esistente,  come  definita  nel
regolamento.