Art. 4. Classificazione delle strutture di vendita 1. Le medie e le grandi strutture di vendita, in relazione alla superficie di vendita utilizzata, si suddividono nelle seguenti tipologie: M1 - Medie strutture inferiori: esercizi aventi superficie di vendita compresa tra 151 e 600 mq nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 251 e 900 mq nei comuni delle classi I e II; M2 - Medie strutture superiori: esercizi aventi superficie compresa tra 601 e 1500 mq nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 901 e 2500 mq nei comuni delle classi I e II; G1 - Grandi strutture inferiori: esercizi aventi superficie compresa tra 1501 e 3500 mq nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 2501 e 5500 mq nei comuni delle classi I e II; G2 - Grandi strutture superiori: esercizi aventi superficie di vendita maggiore di 3500 mq nei comuni delle classi III e IV o maggiore a 5.500 mq nei comuni delle classi I e II fino ad un massimo di 10.000 mq in entrambi i casi. 2. Le grandi strutture di vendita di tipo G2 possono essere realizzate esclusivamente nella forma del centro commerciale nel quale la superficie occupata dagli esercizi di vicinato e dalle medie strutture di vendita risulti pari ad almeno il 40 per cento della superficie di vendita totale. 3. In relazione ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto, le medie e le grandi strutture di vendita si suddividono nelle seguenti categorie: A - Esercizi del solo settore alimentare ed esercizi dei settori alimentare e non alimentare; E - Esercizi del solo settore non alimentare. 4. All'interno degli esercizi non sono modificabili le superfici attribuite ai singoli settori senza autorizzazione. 5. L'identificazione di medie e grandi strutture di vendita avviene indicando la relativa tipologia dimensionale seguita dalla categoria merceologica.