Art. 4.
             Classificazione delle strutture di vendita
    1.  Le  medie e le grandi strutture di vendita, in relazione alla
superficie  di  vendita  utilizzata,  si  suddividono  nelle seguenti
tipologie:
      M1  -  Medie strutture inferiori: esercizi aventi superficie di
vendita  compresa tra 151 e 600 mq nei comuni delle classi III e IV e
superficie compresa tra 251 e 900 mq nei comuni delle classi I e II;
      M2  -  Medie  strutture  superiori:  esercizi aventi superficie
compresa  tra  601  e  1500  mq  nei  comuni  delle classi III e IV e
superficie compresa tra 901 e 2500 mq nei comuni delle classi I e II;
      G1  -  Grandi  strutture  inferiori: esercizi aventi superficie
compresa  tra  1501  e  3500  mq  nei  comuni delle classi III e IV e
superficie  compresa  tra  2501 e 5500 mq nei comuni delle classi I e
II;
      G2  - Grandi strutture superiori: esercizi aventi superficie di
vendita  maggiore  di  3500  mq  nei  comuni  delle classi III e IV o
maggiore a 5.500 mq nei comuni delle classi I e II fino ad un massimo
di 10.000 mq in entrambi i casi.
    2.  Le  grandi  strutture  di  vendita  di tipo G2 possono essere
realizzate  esclusivamente  nella  forma  del  centro commerciale nel
quale la superficie occupata dagli esercizi di vicinato e dalle medie
strutture  di  vendita  risulti  pari ad almeno il 40 per cento della
superficie di vendita totale.
    3.  In  relazione  ai  due settori merceologici, alimentare e non
alimentare,  di  cui  all'art. 5, comma 1, del decreto, le medie e le
grandi strutture di vendita si suddividono nelle seguenti categorie:
      A  -  Esercizi  del  solo  settore  alimentare  ed esercizi dei
settori alimentare e non alimentare;
      E - Esercizi del solo settore non alimentare.
    4.  All'interno degli esercizi non sono modificabili le superfici
attribuite ai singoli settori senza autorizzazione.
    5.  L'identificazione  di  medie  e  grandi  strutture di vendita
avviene  indicando  la  relativa tipologia dimensionale seguita dalla
categoria merceologica.