Art. 40.
         Interventi di valorizzazione per il centro storico
    1.   Qualora   il   comune   non   ottemperi  a  quanto  disposto
dall'art. 21,  nel  termine  ivi previsto al comma 1, e sino a quando
non vi abbia provveduto, nel centro storico:
      a) nessun  vincolo  di  natura  commerciale puo' essere imposto
all'apertura,  ampliamento,  trasferimento  di esercizi di vicinato e
medie strutture di vendita di tipo M1;
      b) nessuna  valutazione  di  impatto puo' essere effettuata, ai
sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c) del decreto.
    2.  I  provvedimenti  adottati  dai  comuni nei centri storici ai
sensi del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con legge
6  febbraio  1987,  n.  15,  conservano  piena validita' per tutto il
periodo  compreso  tra  l'entrata  in  vigore  della presente legge e
l'emanazione dello strumento di cui all'art. 21.