Art. 40. Interventi di valorizzazione per il centro storico 1. Qualora il comune non ottemperi a quanto disposto dall'art. 21, nel termine ivi previsto al comma 1, e sino a quando non vi abbia provveduto, nel centro storico: a) nessun vincolo di natura commerciale puo' essere imposto all'apertura, ampliamento, trasferimento di esercizi di vicinato e medie strutture di vendita di tipo M1; b) nessuna valutazione di impatto puo' essere effettuata, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c) del decreto. 2. I provvedimenti adottati dai comuni nei centri storici ai sensi del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con legge 6 febbraio 1987, n. 15, conservano piena validita' per tutto il periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente legge e l'emanazione dello strumento di cui all'art. 21.