Art. 41. Modificazioni alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 1. Alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, sono apportate le seguenti modifiche: a) l'art. 24, comma 1, e' cosi' sostituito: "L'approvazione del piano attuativo nonche' il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie relative a grandi strutture di vendita, di cui all'art. 4 comma 1, lettera f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono subordinati alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione amministrativa di cui all'art. 9 del decreto suddetto"; b) l'art. 24 comma 2, e' cosi' modificato: "L'espressione del parere del comune, nell'ambito della Conferenza di servizi di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, avviene sentita la commissione edilizia, ai fini del rispetto delle norme urbanistiche di quelle relative alla destinazione d'uso degli edifici e dei regolamenti locali"; c) l'art. 26, comma 2, e' sostituito dal seguente: "La dotazione minima di cui al comma 1, e' destinata a parcheggio escluse le sedi viarie in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore all'80 per cento in relazione alla ubicazione e alla tipologia di vendita. Per insediamenti commerciali la cui superficie di vendita e' superiore a mq 5.500, deve essere comunque prevista la dotazione minima, comprensiva dei parcheggi di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122, di un posto auto ogni 6 mq di superficie di vendita per gli esercizi del solo settore alimentare e per gli esercizi di settori alimentare e non alimentare e, di un posto auto ogni 11 mq di superficie di vendita, per gli esercizi del solo settore non alimentare"; d) all'art. 26 e' aggiunto il seguente comma: "6. I comuni, nei propri strumenti urbanistici, possono stabilire, relativamente ai soli esercizi di vicinato ubicati nei centri storici individuati nell'apposito strumento di promozione, l'esenzione, totale o parziale, dagli standards di cui al comma 1"; e) all'art. 27, comma 1, le parole "di cui all'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426" sono soppresse; f) all'art. 29, comma 1, l'inciso "sottoposti a nulla-osta ai sensi dell'art. 24, comma 1," e' sostituito con: "costituiti da grandi superfici di vendita,".