Art. 41.
      Modificazioni alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31
    1. Alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) l'art. 24, comma 1, e' cosi' sostituito: "L'approvazione del
piano  attuativo  nonche'  il  rilascio  delle  concessioni  e  delle
autorizzazioni  edilizie  relative  a grandi strutture di vendita, di
cui  all'art.  4 comma 1, lettera f) del decreto legislativo 31 marzo
1998,   n.   114,   sono  subordinati  alla  preventiva  acquisizione
dell'autorizzazione  amministrativa  di  cui  all'art.  9 del decreto
suddetto";
      b) l'art.  24  comma 2, e' cosi' modificato: "L'espressione del
parere  del  comune,  nell'ambito  della Conferenza di servizi di cui
all'art.  9  del  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 114, avviene
sentita  la  commissione  edilizia,  ai fini del rispetto delle norme
urbanistiche di quelle relative alla destinazione d'uso degli edifici
e dei regolamenti locali";
      c) l'art.   26,  comma  2,  e'  sostituito  dal  seguente:  "La
dotazione minima di cui al comma 1, e' destinata a parcheggio escluse
le  sedi  viarie  in  misura  non  inferiore  al  30  per cento e non
superiore  all'80  per  cento  in  relazione  alla  ubicazione e alla
tipologia  di vendita. Per insediamenti commerciali la cui superficie
di  vendita e' superiore a mq 5.500, deve essere comunque prevista la
dotazione  minima,  comprensiva  dei  parcheggi  di  cui  al  comma 2
dell'art.  2 della legge 24 marzo 1989, n. 122, di un posto auto ogni
6  mq  di  superficie  di  vendita  per gli esercizi del solo settore
alimentare  e per gli esercizi di settori alimentare e non alimentare
e,  di  un  posto  auto  ogni 11 mq di superficie di vendita, per gli
esercizi del solo settore non alimentare";
      d) all'art. 26 e' aggiunto il seguente comma:
    "6.   I   comuni,   nei  propri  strumenti  urbanistici,  possono
stabilire,  relativamente  ai  soli  esercizi di vicinato ubicati nei
centri  storici  individuati  nell'apposito  strumento di promozione,
l'esenzione, totale o parziale, dagli standards di cui al comma 1";
      e) all'art.  27,  comma  1, le parole "di cui all'art. 24 della
legge 11 giugno 1971, n. 426" sono soppresse;
      f)  all'art.  29, comma 1, l'inciso "sottoposti a nulla-osta ai
sensi  dell'art.  24,  comma  1,"  e'  sostituito con: "costituiti da
grandi superfici di vendita,".