Art. 43.
                 Adempimenti preliminari dei comuni
    1.  Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in vigore della presente
legge  i  comuni,  al  fine  di  garantire  il  rispetto  dei termini
temporali del decreto provvedono:
      a) alla  ricognizione  dei  principali  dati  e caratteristiche
dell'apparato  distributivo  al  dettaglio,  con particolare riguardo
alle  medie strutture di vendita ed alla rete distributiva del centro
storico;
      b) alla  ricognizione  dello  stato  di informatizzazione della
gestione  dei  dati  e  delle  procedure  relative  al  commercio, da
comunicare all'ufficio regionale del commercio.