Art. 43. Adempimenti preliminari dei comuni 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni, al fine di garantire il rispetto dei termini temporali del decreto provvedono: a) alla ricognizione dei principali dati e caratteristiche dell'apparato distributivo al dettaglio, con particolare riguardo alle medie strutture di vendita ed alla rete distributiva del centro storico; b) alla ricognizione dello stato di informatizzazione della gestione dei dati e delle procedure relative al commercio, da comunicare all'ufficio regionale del commercio.