Art. 44.
                 Apertura di attivita' estemporanee
    1.  Onde  evitare il sorgere di attivita' estemporanee durante il
solo   periodo   natalizio,   con   pregiudizio   alle  politiche  di
riqualificazione della rete, i comuni anche in sede di valutazione di
impatto  commerciale,  possono  disporre la sospensione degli effetti
delle  comunicazioni  di  apertura  degli  esercizi  per  il  periodo
compreso  tra il 15 novembre ed il 15 gennaio. L'apertura puo' essere
effettuata dagli interessati solo decorso detto periodo.
    2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1 non si applica per la
vendita  di  prodotti  tipicamente e specificamente natalizi indicati
dai comuni stessi quali addobbi, alberi di Natale e simili.