Art. 44. Apertura di attivita' estemporanee 1. Onde evitare il sorgere di attivita' estemporanee durante il solo periodo natalizio, con pregiudizio alle politiche di riqualificazione della rete, i comuni anche in sede di valutazione di impatto commerciale, possono disporre la sospensione degli effetti delle comunicazioni di apertura degli esercizi per il periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 gennaio. L'apertura puo' essere effettuata dagli interessati solo decorso detto periodo. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica per la vendita di prodotti tipicamente e specificamente natalizi indicati dai comuni stessi quali addobbi, alberi di Natale e simili.