Art. 45.
                          Orari di vendita
    1.  Fino  a  quando la giunta regionale non avra' provveduto alla
formulazione  dell'elenco  di  cui  all'art. 26, comma 2 del presente
provvedimento  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  comunali
emanate  in  attuazione delle previgenti norme in materia di orari di
vendita e di apertura e chiusura degli esercizi.