Art. 45. Orari di vendita 1. Fino a quando la giunta regionale non avra' provveduto alla formulazione dell'elenco di cui all'art. 26, comma 2 del presente provvedimento continuano ad applicarsi le disposizioni comunali emanate in attuazione delle previgenti norme in materia di orari di vendita e di apertura e chiusura degli esercizi.