Art. 46.
            Corsi qualificanti per il settore alimentare
    1.  Fino  a  quando il consiglio regionale non avra' disciplinato
l'attivita'  formativa  relativa ai corsi qualificanti per il settore
alimentare  ai  sensi  dell'art. 5, comma 7 del decreto, il requisito
professionale per l'esercizio dell'attivita' di commercio relativa al
settore   merceologico   alimentare,   e'   conseguito   mediante  il
superamento  di un esame sulla base di modalita' fissate dalla giunta
regionale che potra' avvalersi delle camere di commercio o di enti di
formazione di emanazione di associazioni di categoria.