Art. 46. Corsi qualificanti per il settore alimentare 1. Fino a quando il consiglio regionale non avra' disciplinato l'attivita' formativa relativa ai corsi qualificanti per il settore alimentare ai sensi dell'art. 5, comma 7 del decreto, il requisito professionale per l'esercizio dell'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare, e' conseguito mediante il superamento di un esame sulla base di modalita' fissate dalla giunta regionale che potra' avvalersi delle camere di commercio o di enti di formazione di emanazione di associazioni di categoria.