Art. 47.
                           S a n z i o n i
    1.  La  sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del
decreto, si applica anche nei seguenti casi:
      a) violazione  del  divieto  di cui alla lettera e) del comma 1
dell'art. 22  con  ordine di immediata cessazione della vendita delle
merceologie proibite;
      b) violazione dell'art. 25 commi 1, 3, 4, 5;
      c) violazione  dell'art.  29 comma 1, anche nel caso di mancata
integrazione nel termine assegnato, della documentazione richiesta, e
comma 3;
      d) violazione  dell'art. 30 comma 3, limitatamente alla mancata
separazione delle merci, e commi 4 e 5;
      e) violazione dell'art. 31 commi 1, 2 e 3.
    2.  In  caso  di  particolare  gravita'  e  recidiva  valutata ed
accertata  ai  sensi  dell'art.  22  comma 2 del decreto, puo' essere
disposta la sospensione dell'attivita' nella misura in essa prevista.
    3. Salvo quanto disposto dall'art. 22 del decreto, l'attivita' di
vendita  oggetto  di comunicazione o autorizzazione e' sospesa per un
periodo  non  inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno in caso
di:
      a) trasformazione  delle strutture di vendita in violazione dei
vincoli tipologici e di articolazione di cui all'art. 4;
      b) apertura  di un centro commerciale nelle forme e modi di cui
all'art.  10, comma 2 senza l'autorizzazione di cui all'art. 10 comma
3;
      c) mancato  rispetto  dell'art. 22,  comma  1,  lettera  c)  in
materia di trasferimento di nuove attivita' dal centro storico;
      d) violazione  dei  vincoli  disposti  per edifici di carattere
storico, archeologico, artistico ed ambientale ai sensi dell'art. 22,
commi 4 e 5;
      e) apertura  di  esercizi  di  vicinato  per  il  solo  periodo
natalizio,  ove ne sia disposta la sospensione ai sensi dell'art. 23,
comma 7;
      f) trasferimento  dai  centri  polifunzionali di servizi di cui
all'art. 24,    comma    5,    ove   sia   disposta   la   temporanea
intrasferibilita'.
    4.  Qualora  il  soggetto  nei cui confronti e' stata disposta la
sospensione  non  ottemperi  al relativo provvedimento o vi ottemperi
soltanto  in  parte  o  comunque  non  elimini  la  situazione che ha
giustificato  l'emanazione  del provvedimento, si procede alla revoca
dell'autorizzazione e comunque alla chiusura dell'esercizio.
    5. I provvedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa e
di  sospensione  temporanea  delle  attivita' di revoca e di chiusura
dell'esercizio,  di  cui  al  presente  articolo,  sono  adottati dal
sindaco del comune in cui hanno avuto luogo le violazioni.