Art. 47. S a n z i o n i 1. La sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del decreto, si applica anche nei seguenti casi: a) violazione del divieto di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 22 con ordine di immediata cessazione della vendita delle merceologie proibite; b) violazione dell'art. 25 commi 1, 3, 4, 5; c) violazione dell'art. 29 comma 1, anche nel caso di mancata integrazione nel termine assegnato, della documentazione richiesta, e comma 3; d) violazione dell'art. 30 comma 3, limitatamente alla mancata separazione delle merci, e commi 4 e 5; e) violazione dell'art. 31 commi 1, 2 e 3. 2. In caso di particolare gravita' e recidiva valutata ed accertata ai sensi dell'art. 22 comma 2 del decreto, puo' essere disposta la sospensione dell'attivita' nella misura in essa prevista. 3. Salvo quanto disposto dall'art. 22 del decreto, l'attivita' di vendita oggetto di comunicazione o autorizzazione e' sospesa per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno in caso di: a) trasformazione delle strutture di vendita in violazione dei vincoli tipologici e di articolazione di cui all'art. 4; b) apertura di un centro commerciale nelle forme e modi di cui all'art. 10, comma 2 senza l'autorizzazione di cui all'art. 10 comma 3; c) mancato rispetto dell'art. 22, comma 1, lettera c) in materia di trasferimento di nuove attivita' dal centro storico; d) violazione dei vincoli disposti per edifici di carattere storico, archeologico, artistico ed ambientale ai sensi dell'art. 22, commi 4 e 5; e) apertura di esercizi di vicinato per il solo periodo natalizio, ove ne sia disposta la sospensione ai sensi dell'art. 23, comma 7; f) trasferimento dai centri polifunzionali di servizi di cui all'art. 24, comma 5, ove sia disposta la temporanea intrasferibilita'. 4. Qualora il soggetto nei cui confronti e' stata disposta la sospensione non ottemperi al relativo provvedimento o vi ottemperi soltanto in parte o comunque non elimini la situazione che ha giustificato l'emanazione del provvedimento, si procede alla revoca dell'autorizzazione e comunque alla chiusura dell'esercizio. 5. I provvedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa e di sospensione temporanea delle attivita' di revoca e di chiusura dell'esercizio, di cui al presente articolo, sono adottati dal sindaco del comune in cui hanno avuto luogo le violazioni.