Art. 48.
                          Norma finanziaria
    1.  Il  concorso della Regione al funzionamento dell'osservatorio
di  cui  all'art. 32 della presente legge rientra negli interventi di
cui  al  titolo II della legge regionale 30 agosto 1988, n. 35. A tal
fine  il  cap. 5690  del  bilancio  regionale  e' incrementato per il
corrente esercizio finanziario di lire 50.000.000.
    2.  Ai sensi del titolo III della legge regionale 30 agosto 1988,
n. 35 ed in deroga a quanto ivi previsto all'art. 6, comma 1, lettere
a)  e  b)  sono  finanziabili gli strumenti predisposti dai comuni in
attuazione della presente legge. A tal fine il cap. 9601 del bilancio
regionale  e'  incrementato  per il corrente esercizio finanziario di
lire 300.000.000.
    3.  Per  le  incentivazioni  di  cui  agli  articoli 20 e 21, con
particolare  riferimento  all'innovazione  e rilancio commerciale nei
centri  storici  ed  urbani, conseguentemente alla presente legge, il
cap. 5731 del bilancio regionale di cui alla legge regionale 3 aprile
1997,  n. 12 "Interventi di agevolazione finanziaria per l'assistenza
tecnica  a  favore  delle piccole e medie imprese del commercio e dei
servizi"  e'  incrementato  per  il corrente anno finanziario di lire
200.000.000.
    4. Agli oneri derivanti dal presente articolo di lire 550.000.000
per  il  1999  la  Regione  fa  fronte  mediante la riduzione di pari
importo al cap. 9710 del bilancio di previsione 1999.