Art. 48. Norma finanziaria 1. Il concorso della Regione al funzionamento dell'osservatorio di cui all'art. 32 della presente legge rientra negli interventi di cui al titolo II della legge regionale 30 agosto 1988, n. 35. A tal fine il cap. 5690 del bilancio regionale e' incrementato per il corrente esercizio finanziario di lire 50.000.000. 2. Ai sensi del titolo III della legge regionale 30 agosto 1988, n. 35 ed in deroga a quanto ivi previsto all'art. 6, comma 1, lettere a) e b) sono finanziabili gli strumenti predisposti dai comuni in attuazione della presente legge. A tal fine il cap. 9601 del bilancio regionale e' incrementato per il corrente esercizio finanziario di lire 300.000.000. 3. Per le incentivazioni di cui agli articoli 20 e 21, con particolare riferimento all'innovazione e rilancio commerciale nei centri storici ed urbani, conseguentemente alla presente legge, il cap. 5731 del bilancio regionale di cui alla legge regionale 3 aprile 1997, n. 12 "Interventi di agevolazione finanziaria per l'assistenza tecnica a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi" e' incrementato per il corrente anno finanziario di lire 200.000.000. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo di lire 550.000.000 per il 1999 la Regione fa fronte mediante la riduzione di pari importo al cap. 9710 del bilancio di previsione 1999.