Art. 49.
                        Rinvio al regolamento
    1.  Oltre  a  quanto previsto dagli articoli 9, 13, 30 e 34 della
presente  legge, il consiglio regionale, entro 90 giorni dall'entrata
in   vigore   della   presente   legge,  adotta  norme  regolamentari
concernenti  gli aspetti operativi e di disciplina della attivita' di
vendita.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 3 agosto 1999
                             BRACALENTE
    (Omissis).