Art. 49. Rinvio al regolamento 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, 13, 30 e 34 della presente legge, il consiglio regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta norme regolamentari concernenti gli aspetti operativi e di disciplina della attivita' di vendita. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 3 agosto 1999 BRACALENTE (Omissis).