Art. 5.
                   Indirizzi generali e obbiettivi
    1.  Gli  indirizzi  generali  e gli obbiettivi per l'insediamento
delle  attivita'  commerciali, oltre a quelli fissati dall'art. 1 del
decreto  e  fermo  restando  le finalita' generali ivi previste, sono
definiti come segue:
      a) promuovere  la  gradualita'  e  fluidita'  del passaggio dal
sistema  normativo ed economico attuale al nuovo assetto previsto dal
decreto,  anche  attraverso il recupero delle iniziative presenti, in
conformita'   con   le   previsioni   della   presente  legge  e  dei
provvedimenti attuativi;
      b) favorire la realizzazione di una rete distributiva regionale
che,  integrata  con  gli  altri  comparti  del  terziario pubblico e
privato, assicuri la migliore produttivita' del sistema;
      c) stimolare  l'integrazione  della distribuzione regionale con
la  produzione  umbra,  per  la penetrazione dei prodotti sui mercati
locali  ed  extraregionali, anche mediante il sostegno alla creazione
di  centrali  distributive  umbre  con  forte capacita' di espansione
oltre i confini regionali;
      d) rendere compatibile l'impatto degli insediamenti commerciali
di maggiori  dimensioni  sulle funzioni territoriali e valorizzare la
funzione  commerciale  al  fine  di  una riqualificazione del tessuto
urbano;
      e) operare  un  piu'  stretto  raccordo  tra  la programmazione
economico-commerciale  e  la  programmazione urbanistica del fenomeno
distributivo,   specie   relativamente  alle  iniziative  di maggiori
dimensioni  e  rilevanza economica, uniformando a livello regionale i
criteri di individuazione delle aree da destinare agli insediamenti e
le condizioni cui gli stessi sono sottoposti;
      f) favorire   il   recupero  urbano  dei  quartieri  periferici
mediante  operazioni  di  marketing urbano che vedano il terziario di
mercato leva protagonista;
      g) concorrere  alla  valorizzazione  del  patrimonio  storico e
culturale   regionale  e,  in  special  modo,  alla  conservazione  e
rivitalizzazione della funzione tipica dei centri storici dei comuni,
anche sotto il profilo della distribuzione commerciale;
      h) promuovere   ed   assecondare   i   processi  di  elevazione
qualitativa     del     servizio    distributivo    sia    attraverso
l'associazionismo  economico  tra  dettaglianti  e tra dettaglianti e
grossisti,  sia  attraverso  la  specializzazione e la valorizzazione
delle produzioni tipiche umbre;
      i) coordinare  l'attivita'  edilizia  volta alla valorizzazione
dei  suoli  e  al  recupero  delle  aree  industriali dismesse con le
esigenze di equilibrato dimensionamento delle forme distributive;
      j) promuovere  l'integrazione delle varie forme di commercio e,
in  particolare,  dell'attivita'  commerciale  in  sede fissa su area
privata e di quella su area pubblica;
      k) favorire  l'elevazione qualitativa e l'uniformita' a livello
regionale  dell'attivita' formativa regionale in materia di commercio
di cui all'art. 5 del decreto;
      l) promuovere una programmazione articolata di tutti i pubblici
poteri,  ciascuno  per  le proprie competenze, per la semplificazione
del   procedimento   amministrativo  e  per  un  sistema  decisionale
coordinato e condiviso.
    2.  La  Regione  ed  i  comuni, ciascuno per il proprio ambito di
competenza, si attivano affinche' il perseguimento degli obiettivi di
cui al comma 1 possa avvenire in forma coordinata e contestuale.