Art. 5. Indirizzi generali e obbiettivi 1. Gli indirizzi generali e gli obbiettivi per l'insediamento delle attivita' commerciali, oltre a quelli fissati dall'art. 1 del decreto e fermo restando le finalita' generali ivi previste, sono definiti come segue: a) promuovere la gradualita' e fluidita' del passaggio dal sistema normativo ed economico attuale al nuovo assetto previsto dal decreto, anche attraverso il recupero delle iniziative presenti, in conformita' con le previsioni della presente legge e dei provvedimenti attuativi; b) favorire la realizzazione di una rete distributiva regionale che, integrata con gli altri comparti del terziario pubblico e privato, assicuri la migliore produttivita' del sistema; c) stimolare l'integrazione della distribuzione regionale con la produzione umbra, per la penetrazione dei prodotti sui mercati locali ed extraregionali, anche mediante il sostegno alla creazione di centrali distributive umbre con forte capacita' di espansione oltre i confini regionali; d) rendere compatibile l'impatto degli insediamenti commerciali di maggiori dimensioni sulle funzioni territoriali e valorizzare la funzione commerciale al fine di una riqualificazione del tessuto urbano; e) operare un piu' stretto raccordo tra la programmazione economico-commerciale e la programmazione urbanistica del fenomeno distributivo, specie relativamente alle iniziative di maggiori dimensioni e rilevanza economica, uniformando a livello regionale i criteri di individuazione delle aree da destinare agli insediamenti e le condizioni cui gli stessi sono sottoposti; f) favorire il recupero urbano dei quartieri periferici mediante operazioni di marketing urbano che vedano il terziario di mercato leva protagonista; g) concorrere alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale regionale e, in special modo, alla conservazione e rivitalizzazione della funzione tipica dei centri storici dei comuni, anche sotto il profilo della distribuzione commerciale; h) promuovere ed assecondare i processi di elevazione qualitativa del servizio distributivo sia attraverso l'associazionismo economico tra dettaglianti e tra dettaglianti e grossisti, sia attraverso la specializzazione e la valorizzazione delle produzioni tipiche umbre; i) coordinare l'attivita' edilizia volta alla valorizzazione dei suoli e al recupero delle aree industriali dismesse con le esigenze di equilibrato dimensionamento delle forme distributive; j) promuovere l'integrazione delle varie forme di commercio e, in particolare, dell'attivita' commerciale in sede fissa su area privata e di quella su area pubblica; k) favorire l'elevazione qualitativa e l'uniformita' a livello regionale dell'attivita' formativa regionale in materia di commercio di cui all'art. 5 del decreto; l) promuovere una programmazione articolata di tutti i pubblici poteri, ciascuno per le proprie competenze, per la semplificazione del procedimento amministrativo e per un sistema decisionale coordinato e condiviso. 2. La Regione ed i comuni, ciascuno per il proprio ambito di competenza, si attivano affinche' il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 possa avvenire in forma coordinata e contestuale.