Art. 7.
                            C r i t e r i
    1.  I  comuni,  nella definizione degli indirizzi generali per le
attivita'  commerciali  di  cui all'art. 5, oltre agli obbiettivi ivi
indicati  ed  alla  ripartizione  del  territorio  regionale  di  cui
all'art. 6, devono tenere presenti i seguenti criteri:
      a) promuovere l'integrazione degli interventi di programmazione
e  di  indirizzo  dell'apparato  distributivo nell'ambito di progetti
generali  di  valorizzazione del territorio o di sue parti ed operare
attraverso  un  progetto  di  intervento,  concepito  unitariamente e
quantificato nei tempi di realizzazione;
      b) favorire  la nascita di nuove iniziative attraverso processi
di  riconversione  controllata delle realta' distributive marginali o
meno produttive anche favorendone l'associazionismo;
      c) curare  una  costante integrazione degli interventi pubblici
con  le iniziative private intraprese da operatori, consumatori, loro
rappresentanze  di  categoria  e  centri di assistenza tecnica di cui
all'art. 23 del decreto;
      d) predisporre  un  efficiente  sistema  di  monitoraggio delle
variabili  locali che interessano la distribuzione commerciale, anche
finalizzato al corretto ed efficiente funzionamento dell'osservatorio
regionale del commercio di cui all'art. 32.
    2.  Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
i  comuni,  in attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 5, del
decreto,  provvedono  ad  adeguare  i  propri  strumenti  urbanistici
generali e attuativi nonche' i regolamenti di polizia locale:
      a) alle  disposizioni di urbanistica commerciale, dettate dalla
Regione;
      b) a quanto disposto dalla presente legge.
    3.  I  comuni,  inoltre,  nei  termini  e  secondo  le  modalita'
specificate  negli  articoli  seguenti, provvedono a dotarsi di uno o
piu'  strumenti  specifici di indirizzo dell'apparato distributivo, a
seconda  della  propria  ampiezza  territoriale  e demografica, delle
problematiche  presenti  nel  settore  e  delle  scelte di intervento
operate.
    4.  I  comuni,  ferma  restando  la  ripartizione  del territorio
predisposta  per  finalita' di programmazione urbanistica, ai fini di
garantire  la  migliore  articolazione  dell'offerta  commerciale sul
territorio  e la migliore rispondenza delle tipologie di vendita alle
diverse  esigenze  presenti  nelle  sue parti, possono suddividere il
proprio territorio in aree o zone commerciali omogenee.
    5.  Il  comune, anche qualora non intenda operare la ripartizione
del   territorio   in   zone   commerciali  omogenee,  deve  comunque
individuare il centro storico.
    6. I comuni, ai fini dell'applicazione dei limiti di cui all'art.
6, comma 2, lettera b) del decreto procedono all'individuazione delle
localita' di particolare interesse artistico e naturale.