Art. 7. C r i t e r i 1. I comuni, nella definizione degli indirizzi generali per le attivita' commerciali di cui all'art. 5, oltre agli obbiettivi ivi indicati ed alla ripartizione del territorio regionale di cui all'art. 6, devono tenere presenti i seguenti criteri: a) promuovere l'integrazione degli interventi di programmazione e di indirizzo dell'apparato distributivo nell'ambito di progetti generali di valorizzazione del territorio o di sue parti ed operare attraverso un progetto di intervento, concepito unitariamente e quantificato nei tempi di realizzazione; b) favorire la nascita di nuove iniziative attraverso processi di riconversione controllata delle realta' distributive marginali o meno produttive anche favorendone l'associazionismo; c) curare una costante integrazione degli interventi pubblici con le iniziative private intraprese da operatori, consumatori, loro rappresentanze di categoria e centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto; d) predisporre un efficiente sistema di monitoraggio delle variabili locali che interessano la distribuzione commerciale, anche finalizzato al corretto ed efficiente funzionamento dell'osservatorio regionale del commercio di cui all'art. 32. 2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni, in attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 5, del decreto, provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici generali e attuativi nonche' i regolamenti di polizia locale: a) alle disposizioni di urbanistica commerciale, dettate dalla Regione; b) a quanto disposto dalla presente legge. 3. I comuni, inoltre, nei termini e secondo le modalita' specificate negli articoli seguenti, provvedono a dotarsi di uno o piu' strumenti specifici di indirizzo dell'apparato distributivo, a seconda della propria ampiezza territoriale e demografica, delle problematiche presenti nel settore e delle scelte di intervento operate. 4. I comuni, ferma restando la ripartizione del territorio predisposta per finalita' di programmazione urbanistica, ai fini di garantire la migliore articolazione dell'offerta commerciale sul territorio e la migliore rispondenza delle tipologie di vendita alle diverse esigenze presenti nelle sue parti, possono suddividere il proprio territorio in aree o zone commerciali omogenee. 5. Il comune, anche qualora non intenda operare la ripartizione del territorio in zone commerciali omogenee, deve comunque individuare il centro storico. 6. I comuni, ai fini dell'applicazione dei limiti di cui all'art. 6, comma 2, lettera b) del decreto procedono all'individuazione delle localita' di particolare interesse artistico e naturale.