Art. 8.
                     Programmazione urbanistica
    1.  I  criteri  di programmazione urbanistica riferiti al settore
commerciale  sono  individuati,  ai  sensi  e  per gli effetti di cui
all'art. 6, comma 2, del decreto, come segue:
      a) obbligo   per   i   comuni  di  formulare,  negli  strumenti
urbanistici,  norme specifiche per il commercio e di individuare aree
destinate  ad insediamenti commerciali, in conformita' agli strumenti
di   programmazione  territoriale  e  di  pianificazione  urbanistica
previsti dalla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, come modificata
dalla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31;
      b) correlazione  e  contestualita' dei procedimenti commerciale
ed    urbanistico,   attraverso   la   preventiva   acquisizione   di
autorizzazione per le medie e grandi strutture di vendita;
      c) conformita'  urbanistica, ai fini dell'inoltro delle istanze
di   rilascio   delle   autorizzazioni  all'apertura,  ampliamento  e
trasferimento  di  medie e grandi strutture di vendita, attestata dal
comune;
      d) finalizzazione  di eventuali limiti per la tutela artistica,
culturale  e ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 2. lettera b) del
decreto e parametri e standard minimi di cui alla lettera c), al solo
fine di tutela di interessi di natura urbanistica.
    2.  La  strumentazione urbanistica per l'insediamento in aree non
esclusivamente commerciali puo':
      a) individuare  le  attivita' da considerare compatibili, anche
disponendo limitazioni di carattere merceologico;
      b) disporre   limitazioni   quantitative   in   relazione  alla
eventuale presenza in dette aree di attivita' commerciali ordinarie.