Art. 8. Programmazione urbanistica 1. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale sono individuati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, del decreto, come segue: a) obbligo per i comuni di formulare, negli strumenti urbanistici, norme specifiche per il commercio e di individuare aree destinate ad insediamenti commerciali, in conformita' agli strumenti di programmazione territoriale e di pianificazione urbanistica previsti dalla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, come modificata dalla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31; b) correlazione e contestualita' dei procedimenti commerciale ed urbanistico, attraverso la preventiva acquisizione di autorizzazione per le medie e grandi strutture di vendita; c) conformita' urbanistica, ai fini dell'inoltro delle istanze di rilascio delle autorizzazioni all'apertura, ampliamento e trasferimento di medie e grandi strutture di vendita, attestata dal comune; d) finalizzazione di eventuali limiti per la tutela artistica, culturale e ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 2. lettera b) del decreto e parametri e standard minimi di cui alla lettera c), al solo fine di tutela di interessi di natura urbanistica. 2. La strumentazione urbanistica per l'insediamento in aree non esclusivamente commerciali puo': a) individuare le attivita' da considerare compatibili, anche disponendo limitazioni di carattere merceologico; b) disporre limitazioni quantitative in relazione alla eventuale presenza in dette aree di attivita' commerciali ordinarie.