Art. 9.
                         Principi e criteri
    1.  L'attivita' formativa di cui all'art. 5 del decreto e' svolta
in  coerenza con le normative comunitarie, nazionali e regionali e si
ispira ai seguenti principi generali:
      a) pluralismo dell'offerta formativa, mediante l'affidamento in
gestione a piu' soggetti qualificati;
      b) contenimento  dei  costi  di  accesso  alla  formazione, con
particolare  riferimento  alla riqualificazione della piccola impresa
ed a categorie disagiate;
      c) distribuzione    sul   territorio   e   facilitazione   alla
partecipazione,   mediante   la   previsione,  per  i  corsi  di  cui
all'art. 5,  comma  5  del  decreto,  di  sedi  di  esame in ciascuna
provincia di cui all'art. 6, comma 1;
      d) elevata qualita' della formazione;
      e) integrabilita'  dei  programmi  formativi  di  base  e  loro
personalizzazione    in    relazione    a   specifiche   esigenze   e
caratteristiche  delle  aree regionali, con particolare riguardo alle
aree intensamente interessate da fenomeni turistici;
      f) garanzia  di  uniformita' dei livelli minimi di formazione a
livello  regionale,  mediante  procedure  uniformi di espletamento di
prove finali;
      g) gradualita' del progetto di elevazione del livello formativo
generale.
    2. Gli strumenti di programmazione previsti dalla legge regionale
21 ottobre  1981,  n.  69, e successive modificazioni ed integrazioni
contengono  le previsioni attuative concernenti l'attivita' formativa
relativa  ai corsi qualificanti per il settore alimentare ed ai corsi
di  aggiornamento,  previsti  dall'art.  5.  commi 5 e 9 del decreto,
sulla base dei principi di cui al comma 1, ed in particolare:
      a) i soggetti, con le priorita' previste dal decreto all'art. 5
comma   7,   che  possono  svolgere  i  corsi,  che  non  comprendono
l'espletamento delle prove finali;
      b) le  modalita'  di  svolgimento  delle  prove  finali,  con i
relativi riferimenti territoriali;
      c) le  materie  previste  e  le  ore  minime  di  insegnamento,
eventualmente  integrabili  dai soggetti gestori dei corsi, curandone
il livello qualitativo e la loro omogeneita' nell'ambito regionale;
      d) gli incentivi per la partecipazione ai corsi;
      e) ogni  altro  aspetto  organizzativo  o  regolamentare di cui
all'art. 5, commi 7 e 9 del decreto.
    3.   Per   quanto   attiene   la   ripartizione   delle  funzioni
amministrative  e  dei  compiti inerenti alla attivita' formativa tra
Regione,  province  e  comuni, nonche' per gli aspetti generali si fa
rinvio  alla  legge  regionale  2 marzo  1999,  n.  3  ed  alla legge
regionale 25 novembre 1998, n. 41.