Art. 9. Principi e criteri 1. L'attivita' formativa di cui all'art. 5 del decreto e' svolta in coerenza con le normative comunitarie, nazionali e regionali e si ispira ai seguenti principi generali: a) pluralismo dell'offerta formativa, mediante l'affidamento in gestione a piu' soggetti qualificati; b) contenimento dei costi di accesso alla formazione, con particolare riferimento alla riqualificazione della piccola impresa ed a categorie disagiate; c) distribuzione sul territorio e facilitazione alla partecipazione, mediante la previsione, per i corsi di cui all'art. 5, comma 5 del decreto, di sedi di esame in ciascuna provincia di cui all'art. 6, comma 1; d) elevata qualita' della formazione; e) integrabilita' dei programmi formativi di base e loro personalizzazione in relazione a specifiche esigenze e caratteristiche delle aree regionali, con particolare riguardo alle aree intensamente interessate da fenomeni turistici; f) garanzia di uniformita' dei livelli minimi di formazione a livello regionale, mediante procedure uniformi di espletamento di prove finali; g) gradualita' del progetto di elevazione del livello formativo generale. 2. Gli strumenti di programmazione previsti dalla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, e successive modificazioni ed integrazioni contengono le previsioni attuative concernenti l'attivita' formativa relativa ai corsi qualificanti per il settore alimentare ed ai corsi di aggiornamento, previsti dall'art. 5. commi 5 e 9 del decreto, sulla base dei principi di cui al comma 1, ed in particolare: a) i soggetti, con le priorita' previste dal decreto all'art. 5 comma 7, che possono svolgere i corsi, che non comprendono l'espletamento delle prove finali; b) le modalita' di svolgimento delle prove finali, con i relativi riferimenti territoriali; c) le materie previste e le ore minime di insegnamento, eventualmente integrabili dai soggetti gestori dei corsi, curandone il livello qualitativo e la loro omogeneita' nell'ambito regionale; d) gli incentivi per la partecipazione ai corsi; e) ogni altro aspetto organizzativo o regolamentare di cui all'art. 5, commi 7 e 9 del decreto. 3. Per quanto attiene la ripartizione delle funzioni amministrative e dei compiti inerenti alla attivita' formativa tra Regione, province e comuni, nonche' per gli aspetti generali si fa rinvio alla legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 ed alla legge regionale 25 novembre 1998, n. 41.