Art. 2.
     Sostituzione di organi collegiali con conferenze di servizi
    1.  Ai  sensi  dell'art. 11,  comma  1,  lettera  b), della legge
regionale  n. 45/1995, gli organi collegiali di cui all'allegato B al
presente  regolamento  sono  sostituiti  con le conferenze di servizi
previste dalle disposizioni regionali vigenti.