Art. 5. Norme integrative 1. Salvo sia diversamente disposto dalle norme istitutive degli organi collegiali, gli stessi sono disciplinati dalle seguenti disposizioni: a) la giunta regionale stabilisce l'importo massimo dei compensi e dei gettoni di presenza devoluti ai componenti degli organi collegiali esterni all'Amministrazione regionale; i rimborsi spese sono liquidati nella misura prevista per i dirigenti regionali; b) la durata in carica degli organi collegiali non puo' superare il limite massimo corrispondente ad una legislatura; c) l'organo elegge, all'atto della prima seduta, il presidente ed il segretario; d) la nomina dei componenti e' effettuata con decreto dell'amministratore competente, se la norma istitutiva individua in modo specifico le categorie dei componenti o i criteri per la scelta degli stessi; in caso contrario la nomina e' effettuata con deliberazione della giunta regionale; e) qualora non sia determinato il numero complessivo dei componenti o la composizione dell'organo, il numero dei membri esterni all'Amministrazione regionale non puo' superare quello dei membri interni all'amministrazione stessa.