Art. 5.
                          Norme integrative
    1.  Salvo  sia diversamente disposto dalle norme istitutive degli
organi  collegiali,  gli  stessi  sono  disciplinati  dalle  seguenti
disposizioni:
      a) la   giunta   regionale  stabilisce  l'importo  massimo  dei
compensi  e  dei  gettoni  di  presenza  devoluti ai componenti degli
organi  collegiali  esterni all'Amministrazione regionale; i rimborsi
spese sono liquidati nella misura prevista per i dirigenti regionali;
      b) la  durata  in  carica  degli  organi  collegiali  non  puo'
superare il limite massimo corrispondente ad una legislatura;
      c) l'organo  elegge, all'atto della prima seduta, il presidente
ed il segretario;
      d) la   nomina   dei   componenti  e'  effettuata  con  decreto
dell'amministratore  competente,  se la norma istitutiva individua in
modo  specifico le categorie dei componenti o i criteri per la scelta
degli   stessi;  in  caso  contrario  la  nomina  e'  effettuata  con
deliberazione della giunta regionale;
      e)  qualora  non  sia  determinato  il  numero  complessivo dei
componenti  o  la  composizione  dell'organo,  il  numero  dei membri
esterni  all'Amministrazione  regionale  non puo' superare quello dei
membri interni all'amministrazione stessa.