Art. 2.
Determinazione    dei    contributi    per    la   localizzazione   o
              rilocalizzazione di attivita' informative
    1. Alle  imprese  editoriali  e  radiotelevisive  in possesso dei
requisiti  indicati  all'art.  2,  comma  4, della legge regionale n.
41/1998,  sono  concessi,  nella  misura massima del trenta per cento
della  spesa  ammessa, contributi per gli interventi finalizzati alla
localizzazione e alla rilocalizzazione di attivita' dell'informazione
di  cui all'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale n. 41/1998. In
particolare, sono concessi contributi per:
      a) l'acquisto, la ristrutturazione e l'adeguamento di locali;
      b) l'acquisto di automezzi;
      c) l'acquisto di tecnologie funzionali all'attivita' aziendale;
      d) l'acquisto di tecnologie informatiche.