Art. 2. Determinazione dei contributi per la localizzazione o rilocalizzazione di attivita' informative 1. Alle imprese editoriali e radiotelevisive in possesso dei requisiti indicati all'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 41/1998, sono concessi, nella misura massima del trenta per cento della spesa ammessa, contributi per gli interventi finalizzati alla localizzazione e alla rilocalizzazione di attivita' dell'informazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale n. 41/1998. In particolare, sono concessi contributi per: a) l'acquisto, la ristrutturazione e l'adeguamento di locali; b) l'acquisto di automezzi; c) l'acquisto di tecnologie funzionali all'attivita' aziendale; d) l'acquisto di tecnologie informatiche.