Art. 3.
       Determinazione dei contributi di sostegno alle imprese
                    e all'innovazione tecnologica
    1.  Alle  imprese  editoriali  e  radiotelevisive in possesso dei
requisiti  indicati  all'art.  2,  comma  4, della legge regionale n.
41/1998,  sono  concessi  contributi  per  gli  investimenti relativi
all'acquisizione  e  all'innovazione  di  strutture  e  di  mezzi  di
produzione  dell'informazione locale scritta e radiotelevisiva, nella
seguente misura:
      a) fino  ad  un  massimo  del venti per cento per l'acquisto di
carta  e  per  i servizi di impaginazione di cui all'art. 6, comma 2,
lettera a),  della  legge  regionale  n.  41/1998,  sulla  base della
documentazione presentata;
      b) fino  ad  un  massimo  del  venti  per cento per le spese di
realizzazione  di  notiziari, di cui all'art. 6, comma 2, lettera b),
della  legge  regionale  n.  41/1998, sulla base della documentazione
presentata;
      c) fino  ad un massimo del trenta per cento della spesa ammessa
per  gli  interventi  previsti all'art. 6, comma 2, lettera c), della
legge  regionale  n.  41/1998,  e comunque fino ad un massimo di lire
venti milioni (Euro 10.329,14) per ogni iniziativa;
      d) lire   otto  milioni  (Euro  4.131,66)  per  gli  interventi
previsti  all'art.  6,  comma 2, lettera d), della legge regionale n.
41/1998,  alle  imprese  editoriali e radiotelevisive che documentino
l'uso  delle lingue francese, francoprovenzale e walser per una quota
di  almeno  il dieci per cento sul totale degli articoli redatti, dei
notiziari  radiotelevisivi  e  dei  programmi  di  produzione diretta
realizzati durante l'anno.
    2. Nel  caso  di  cui  alla lettera d) del comma 1 e' concesso un
ulteriore  contributo  annuo  di  lire dodici milioni (Euro 6.197,48)
alle   imprese   editoriali  e  radiotelevisive  che  documentino  il
raggiungimento  di  una quota di almeno il venti per cento sul totale
degli articoli redatti, dei notiziari radiotelevisivi e dei programmi
di  produzione  diretta realizzati durante l'anno. Il contributo puo'
essere  elevato  fino  ad un massimo annuo di lire ventimilioni (Euro
10.329,14) per ogni testata.