Art. 3. Determinazione dei contributi di sostegno alle imprese e all'innovazione tecnologica 1. Alle imprese editoriali e radiotelevisive in possesso dei requisiti indicati all'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 41/1998, sono concessi contributi per gli investimenti relativi all'acquisizione e all'innovazione di strutture e di mezzi di produzione dell'informazione locale scritta e radiotelevisiva, nella seguente misura: a) fino ad un massimo del venti per cento per l'acquisto di carta e per i servizi di impaginazione di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 41/1998, sulla base della documentazione presentata; b) fino ad un massimo del venti per cento per le spese di realizzazione di notiziari, di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 41/1998, sulla base della documentazione presentata; c) fino ad un massimo del trenta per cento della spesa ammessa per gli interventi previsti all'art. 6, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 41/1998, e comunque fino ad un massimo di lire venti milioni (Euro 10.329,14) per ogni iniziativa; d) lire otto milioni (Euro 4.131,66) per gli interventi previsti all'art. 6, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 41/1998, alle imprese editoriali e radiotelevisive che documentino l'uso delle lingue francese, francoprovenzale e walser per una quota di almeno il dieci per cento sul totale degli articoli redatti, dei notiziari radiotelevisivi e dei programmi di produzione diretta realizzati durante l'anno. 2. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 1 e' concesso un ulteriore contributo annuo di lire dodici milioni (Euro 6.197,48) alle imprese editoriali e radiotelevisive che documentino il raggiungimento di una quota di almeno il venti per cento sul totale degli articoli redatti, dei notiziari radiotelevisivi e dei programmi di produzione diretta realizzati durante l'anno. Il contributo puo' essere elevato fino ad un massimo annuo di lire ventimilioni (Euro 10.329,14) per ogni testata.