Art. 5.
                      Istruttoria delle domande
    1.  La struttura regionale competente in materia di comunicazione
e   informazione   della   Regione   e  la  Commissione  tecnica  per
l'informazione  di  cui all'art. 10 della legge regionale n. 41/1998,
entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle
domande, verificano l'ammissibilita' delle domande stesse.