Art. 5. Istruttoria delle domande 1. La struttura regionale competente in materia di comunicazione e informazione della Regione e la Commissione tecnica per l'informazione di cui all'art. 10 della legge regionale n. 41/1998, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle domande, verificano l'ammissibilita' delle domande stesse.