Art. 7.
               Controlli ed erogazione dei contributi
    1. Per i contributi di cui all'art. 2, commi 1 e 2, e all'art. 6,
comma   2,   lettera   c),  della  legge  regionale  n.  41/1998,  la
liquidazione  dei  contributi puo' avvenire anche in acconto, pari al
trenta per cento del finanziamento totale.
    2. L'erogazione  dei  contributi  a  saldo  e'  subordinata  alla
verifica   della   regolarita'   della   documentazione   prodotta  a
consuntivo.  L'accertamento  di  eventuali  irregolarita' comporta la
decadenza  dei  contributi  e  la  restituzione delle somme composte,
maggiorate degli interessi legali.