Art. 7. Controlli ed erogazione dei contributi 1. Per i contributi di cui all'art. 2, commi 1 e 2, e all'art. 6, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 41/1998, la liquidazione dei contributi puo' avvenire anche in acconto, pari al trenta per cento del finanziamento totale. 2. L'erogazione dei contributi a saldo e' subordinata alla verifica della regolarita' della documentazione prodotta a consuntivo. L'accertamento di eventuali irregolarita' comporta la decadenza dei contributi e la restituzione delle somme composte, maggiorate degli interessi legali.