REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DI SOGGETTI PRIVATI PER IL CONTENIMENTO DI EMISSIONI INQUINANTI DEI MEZZI DI TRASPORTO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 38, DELLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1999, N. 4. Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento in attuazione dell'art. 5, comma 38 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 disciplina procedure e modalita' per la concessione e l'erogazione di contributi per l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e privato di sistemi tecnologici innovativi atti a contenere l'inquinamento ambientale da fumi provenienti da gas di scarico. 2. Ai fini del presente Regolamento sono sistemi tecnologici innovativi atti al contenimento di emissioni inquinanti i sistemi oggetto di specifiche verifiche con esito positivo da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) ovvero del Ministero dell'ambiente comportanti il contenimento delle emissioni inquinanti. 3. I contributi di cui al presente regolamento sono erogati ai sensi della normativa comunitaria "de minimis". Art. 2. Beneficiari 1. I contributi per le finalita' di cui all'art. 1 sono concessi a favore di enti pubblici e soggetti privati intestatari o titolari di diritti di usufrutto su mezzi di trasporto pubblico e privato, la cui sede legale e la prevalente organizzazione dell'attivita' di trasporto sono situate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia. Art. 3. Limiti dei contributi 1. I contributi sono concessi in misura non superiore al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque in misura non superiore a lire cinquantamilioni elevabile a lire centomilioni se a favore di aziende di trasporto pubblico locale. 2. Sono ammissibili a contributo: a) i costi di acquisto dei sistemi tecnologici di cui all'art. 1, comma 2; b) i costi per l'installazione degli stessi. Art. 4. Divieto di cumulo 1. I contributi concessi per le finalita' di cui all'art. 1 del presente regolamento non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche ottenute per l'installazione dei medesimi sistemi tecnici. Art. 5. Presentazione della domanda ed istruttoria 1. La domanda per la concessione del contributo e' trasmessa alla Regione Friuli-Venezia Giulia - Ufficio di piano - entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento per l'anno 1999 ed entro il 30 marzo per gli anni successivi. Per le domande presentate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede la data del timbro postale purche' pervengano nei trenta giorni successivi alla scadenza. 2. Le domande che pervengono oltre i termini prescritti non sono prese in considerazione. 3. Alla domanda va allegata la seguente documentazione: a) relazione illustrativa contenente il dettagliato programma di intervento, il preventivo di spesa e per gli enti pubblici il piano di copertura della spesa eccedente la quota ammissibile a contributi; b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante che la sede legale e la prevalente organizzazione dell'attivita' di trasporto sono situate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia; c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' sull'eventuale richiesta od ottenimento di altri contributi pubblici a fronte dell'installazione dei medesimi sistemi tecnici; d) dichiarazione contenente l'impegno a rinunciare ad eventuali contributi pubblici gia' richiesti qualora venisse concesso il contributo. 4. L'Ufficio di piano provvede all'istruttoria delle domande presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la loro presentazione, salva la possibilita' di sospendere i termini per la richiesta di ulteriore documentazione . Art. 6. Criteri generali per la formulazione della graduatoria 1. L'Ufficio di piano provvede a redigere la graduatoria dei richiedenti privilegiando gli interventi effettuati su mezzi pubblici che svolgono attivita' di trasporto persone e le installazioni di sistemi tecnologici innovativi comportanti un abbattimento medio superiore od uguale al 50 per cento delle emissioni inquinanti nell'atmosfera. 2. I contributi sono concessi dall'Ufficio di piano sino a concorrenza dello stanziamento, secondo l'ordine della graduatoria, con la possibilita' di subentro, secondo l'ordine decrescente della graduatoria, di interventi non ammessi al contributo in caso di eventuali rinunce. Art. 7. Rendicontazione dei contributi 1. Ai fini dell'ottenimento dell'erogazione dei contributi i beneficiari sono tenuti a rendicontare presso l'Ufficio di piano entro il dodicesimo mese successivo alla data di concessione del contributo. 2. La rendicontazione di cui al comma l consiste nella presentazione della seguente documentazione: a) fatture quietanzate in originale da annullarsi a cura dell'Ufficio di piano mediante apposizione di apposito timbro recante "spesa ammessa ai benefici di cui alla legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4"; b) dichiarazione attestante che l'intervento per cui e' stato richiesto il contributo e' stato regolarmente effettuato in attuazione delle finalita' di cui all'art. 1 su mezzi di trasporto di cui il beneficiario e' intestatario o titolare di diritto di usufrutto. 3. Per i soggetti di cui agli articoli 7, comma 1, e 8 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, trova applicazione la disciplina per la rendicontazione ivi prevista. 4. La presentazione di documenti giustificativi per un importo inferiore a quello ammesso a contributo comporta la riduzione proporzionale del medesimo. 5. Il termine di scadenza del periodo utile per la presentazione della rendicontazione puo' essere prorogato dal Direttore del servizio per la Programmazione energetica per non piu' di sei mesi, a richiesta del beneficiario del contributo, a condizione che la richiesta stessa sia sorretta da giustificati motivi e sia pervenuta all'Ufficio di piano anteriormente alla scadenza del termine. Art. 8. Revoca del contributo 1. La mancata rendicontazione nei termini previsti dal presente Regolamento comporta la revoca delle contribuzioni. 2. Trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46. Art. 9. Controlli 1. E' in facolta' dell'Ufficio di piano di disporre opportuni controlli e di chiedere ai beneficiari dei contributi l'invio di documenti o la presentazione di chiarimenti. Art. 10. Trattamento dei dati personali 1. I dati personali dei richiedenti sono raccolti presso l'Ufficio di piano e sono trattati anche mediante strumenti informatici ai soli fini istruttori e di attuazione delle finalita' di cui all'art. 1. Art. 11. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. ANTONIONE