REGOLAMENTO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  A  FAVORE  DI ENTI
PUBBLICI  E  DI  SOGGETTI  PRIVATI  PER  IL CONTENIMENTO DI EMISSIONI
INQUINANTI  DEI  MEZZI  DI TRASPORTO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 5, COMMA
          38, DELLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1999, N. 4.
                               Art. 1.
                 Finalita' ed ambito di applicazione
    1.  Il  presente  Regolamento in attuazione dell'art. 5, comma 38
della  legge  regionale 15 febbraio 1999, n. 4 disciplina procedure e
modalita'  per  la  concessione  e  l'erogazione  di  contributi  per
l'installazione  su  mezzi di trasporto pubblico e privato di sistemi
tecnologici  innovativi atti a contenere l'inquinamento ambientale da
fumi provenienti da gas di scarico.
    2.  Ai  fini  del  presente  Regolamento sono sistemi tecnologici
innovativi  atti  al  contenimento  di emissioni inquinanti i sistemi
oggetto  di  specifiche  verifiche  con  esito  positivo da parte del
Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche  (C.N.R.)  ovvero del Ministero
dell'ambiente comportanti il contenimento delle emissioni inquinanti.
    3.  I  contributi  di cui al presente regolamento sono erogati ai
sensi della normativa comunitaria "de minimis".
                               Art. 2.
                             Beneficiari
    1.  I contributi per le finalita' di cui all'art. 1 sono concessi
a  favore  di enti pubblici e soggetti privati intestatari o titolari
di  diritti di usufrutto su mezzi di trasporto pubblico e privato, la
cui  sede  legale  e  la  prevalente organizzazione dell'attivita' di
trasporto  sono  situate  nel territorio della Regione Friuli-Venezia
Giulia.
                               Art. 3.
                        Limiti dei contributi
    1.  I  contributi sono concessi in misura non superiore al 60 per
cento  della  spesa  ritenuta  ammissibile  e  comunque in misura non
superiore  a lire cinquantamilioni elevabile a lire centomilioni se a
favore di aziende di trasporto pubblico locale.
    2. Sono ammissibili a contributo:
      a) i  costi di acquisto dei sistemi tecnologici di cui all'art.
1, comma 2;
      b) i costi per l'installazione degli stessi.
                               Art. 4.
                          Divieto di cumulo
    1.  I  contributi concessi per le finalita' di cui all'art. 1 del
presente  regolamento  non  sono  cumulabili  con  altre agevolazioni
pubbliche ottenute per l'installazione dei medesimi sistemi tecnici.
                               Art. 5.
             Presentazione della domanda ed istruttoria
    1. La domanda per la concessione del contributo e' trasmessa alla
Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -  Ufficio di piano - entro sessanta
giorni  dalla  entrata  in vigore del presente regolamento per l'anno
1999  ed  entro  il  30 marzo per gli anni successivi. Per le domande
presentate  a  mezzo  raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede la
data   del  timbro  postale  purche'  pervengano  nei  trenta  giorni
successivi alla scadenza.
    2.  Le domande che pervengono oltre i termini prescritti non sono
prese in considerazione.
    3. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
      a) relazione  illustrativa  contenente il dettagliato programma
di  intervento,  il  preventivo  di  spesa e per gli enti pubblici il
piano  di  copertura  della  spesa  eccedente  la quota ammissibile a
contributi;
      b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante
che  la  sede legale e la prevalente organizzazione dell'attivita' di
trasporto  sono  situate  nel territorio della Regione Friuli-Venezia
Giulia;
      c) dichiarazione    sostitutiva    dell'atto    di   notorieta'
sull'eventuale  richiesta od ottenimento di altri contributi pubblici
a fronte dell'installazione dei medesimi sistemi tecnici;
      d) dichiarazione contenente l'impegno a rinunciare ad eventuali
contributi  pubblici  gia'  richiesti  qualora  venisse  concesso  il
contributo.
    4.  L'Ufficio  di  piano  provvede  all'istruttoria delle domande
presentate  entro  novanta  giorni dalla scadenza del termine fissato
per  la  loro  presentazione,  salva  la possibilita' di sospendere i
termini per la richiesta di ulteriore documentazione .
                               Art. 6.
       Criteri generali per la formulazione della graduatoria
    1.  L'Ufficio  di  piano  provvede  a redigere la graduatoria dei
richiedenti privilegiando gli interventi effettuati su mezzi pubblici
che  svolgono  attivita'  di  trasporto persone e le installazioni di
sistemi  tecnologici  innovativi  comportanti  un  abbattimento medio
superiore  od  uguale  al  50  per  cento  delle emissioni inquinanti
nell'atmosfera.
    2.  I  contributi  sono  concessi  dall'Ufficio  di  piano sino a
concorrenza  dello  stanziamento, secondo l'ordine della graduatoria,
con  la  possibilita' di subentro, secondo l'ordine decrescente della
graduatoria,  di  interventi  non  ammessi  al  contributo in caso di
eventuali rinunce.
                               Art. 7.
                   Rendicontazione dei contributi
    1.  Ai  fini  dell'ottenimento  dell'erogazione  dei contributi i
beneficiari  sono  tenuti  a  rendicontare  presso l'Ufficio di piano
entro  il  dodicesimo  mese  successivo  alla data di concessione del
contributo.
    2.   La   rendicontazione  di  cui  al  comma  l  consiste  nella
presentazione della seguente documentazione:
      a) fatture  quietanzate  in  originale  da  annullarsi  a  cura
dell'Ufficio di piano mediante apposizione di apposito timbro recante
"spesa  ammessa  ai  benefici di cui alla legge regionale 15 febbraio
1999, n. 4";
      b) dichiarazione  attestante  che l'intervento per cui e' stato
richiesto   il   contributo   e'  stato  regolarmente  effettuato  in
attuazione delle finalita' di cui all'art. 1 su mezzi di trasporto di
cui  il  beneficiario  e'  intestatario  o  titolare  di  diritto  di
usufrutto.
    3.  Per  i  soggetti  di  cui agli articoli 7, comma 1, e 8 della
legge   regionale   4 luglio  1997,  n.  23,  trova  applicazione  la
disciplina per la rendicontazione ivi prevista.
    4.  La  presentazione  di documenti giustificativi per un importo
inferiore  a  quello  ammesso  a  contributo  comporta  la  riduzione
proporzionale del medesimo.
    5.  Il termine di scadenza del periodo utile per la presentazione
della   rendicontazione  puo'  essere  prorogato  dal  Direttore  del
servizio per la Programmazione energetica per non piu' di sei mesi, a
richiesta  del  beneficiario  del  contributo,  a  condizione  che la
richiesta  stessa sia sorretta da giustificati motivi e sia pervenuta
all'Ufficio di piano anteriormente alla scadenza del termine.
                               Art. 8.
                        Revoca del contributo
    1.  La  mancata rendicontazione nei termini previsti dal presente
Regolamento comporta la revoca delle contribuzioni.
    2.  Trovano  applicazione  le  disposizioni della legge regionale
17 giugno 1993, n. 46.
                               Art. 9.
                              Controlli
    1.  E'  in  facolta'  dell'Ufficio di piano di disporre opportuni
controlli  e  di  chiedere  ai  beneficiari dei contributi l'invio di
documenti o la presentazione di chiarimenti.
                              Art. 10.
                   Trattamento dei dati personali
    1.   I  dati  personali  dei  richiedenti  sono  raccolti  presso
l'Ufficio   di   piano  e  sono  trattati  anche  mediante  strumenti
informatici  ai  soli fini istruttori e di attuazione delle finalita'
di cui all'art. 1.
                              Art. 11.
                          Entrata in vigore
    1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo  alla  sua  pubblicazione  nel  Bollettino ufficiale della
Regione.
                              ANTONIONE