Art. 12.
                       Commissione paritetica
    1.  Presso  ciascuna ATER e' istituita una commissione paritetica
la  quale  esprime  parere obbligatorio su tutti i principali atti di
carattere  generale,  in  materia di piani di vendita, di canoni e di
cambi  di  alloggio,  riguardanti la gestione dell'utenza di edilizia
sovvenzionata e sui piani di manutenzione ordinaria e straordinaria.
    2.  La  commissione  paritetica  e'  nominata  dal  consiglio  di
amministrazione, dura in carica cinque anni ed e' composta da:
      a) il presidente dell'ATER, che la presiede o suo delegato;
      b) il direttore dell'ATER;
      c) un dirigente o funzionario direttivo dell'ATER;
      d) due  rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali  degli
inquilini maggiormente  rappresentative  nell'ambito  di operativita'
territoriale dell'ATER;
      e) un   rappresentante   delle   organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori maggiormente  rappresentative  nell'ambito di operativita'
territoriale dell 'ATER.
    3.   Con   apposito   regolamento   interno  e'  disciplinato  il
funzionamento della commissione paritetica. Le funzioni di segreteria
sono assicurate da un funzionario dell'ATER.