Art. 12. Commissione paritetica 1. Presso ciascuna ATER e' istituita una commissione paritetica la quale esprime parere obbligatorio su tutti i principali atti di carattere generale, in materia di piani di vendita, di canoni e di cambi di alloggio, riguardanti la gestione dell'utenza di edilizia sovvenzionata e sui piani di manutenzione ordinaria e straordinaria. 2. La commissione paritetica e' nominata dal consiglio di amministrazione, dura in carica cinque anni ed e' composta da: a) il presidente dell'ATER, che la presiede o suo delegato; b) il direttore dell'ATER; c) un dirigente o funzionario direttivo dell'ATER; d) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative nell'ambito di operativita' territoriale dell'ATER; e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative nell'ambito di operativita' territoriale dell 'ATER. 3. Con apposito regolamento interno e' disciplinato il funzionamento della commissione paritetica. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario dell'ATER.