Art. 14. C o m p e n s i 1. Al presidente, al vicepresidente ed ai membri del consiglio di amministrazione delle ATER, al presidente ed ai membri del collegio sindacale compete un'indennita' mensile di carica, secondo quanto indicato nella tabella "A" allegata alla presente legge. Tali soggetti non possono percepire alcun altro compenso per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali delle ATER. 2. Ai componenti della commissione paritetica, della commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, nonche' degli altri organi collegiali operanti all'interno delle ATER, compete un'indennita' di presenza giornaliera per ogni partecipazione alle sedute. 3. Le indennita' di presenza di cui al comma 2 non sono mai tra loro cumulabili per la partecipazione nella medesima giornata ai lavori di piu' organi collegiali appartenenti alla medesima ATER. 4. Le indennita' di presenza di cui al comma 2 sono pari a quelle spettanti, ai sensi degli articoli 4 e 17 della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46, ai consiglieri dei comuni capoluogo di Provincia. 5. Gli importi delle indennita' di carica e di quelle di presenza, previsti ai commi 1 e 4, sono determinati al lordo delle ritenute d'imposta. Le indennita' di carica di cui al comma l vengono aggiornate ogni triennio con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici, in misura pari all'incremento dell'indice ISTAT del periodo considerato, a far data dall'entrata in vigore della presente legge.