Art. 14.
                           C o m p e n s i
    1. Al presidente, al vicepresidente ed ai membri del consiglio di
amministrazione  delle  ATER, al presidente ed ai membri del collegio
sindacale  compete  un'indennita'  mensile  di carica, secondo quanto
indicato  nella  tabella  "A"  allegata  alla  presente  legge.  Tali
soggetti   non   possono   percepire  alcun  altro  compenso  per  la
partecipazione alle sedute degli organi collegiali delle ATER.
    2.  Ai componenti della commissione paritetica, della commissione
per  l'accertamento  dei  requisiti  soggettivi,  nonche' degli altri
organi   collegiali   operanti   all'interno   delle   ATER,  compete
un'indennita'  di  presenza  giornaliera per ogni partecipazione alle
sedute.
    3.  Le  indennita' di presenza di cui al comma 2 non sono mai tra
loro  cumulabili  per  la  partecipazione  nella medesima giornata ai
lavori di piu' organi collegiali appartenenti alla medesima ATER.
    4. Le indennita' di presenza di cui al comma 2 sono pari a quelle
spettanti,  ai  sensi  degli  articoli  4  e 17 della legge regionale
11 novembre  1996,  n.  46,  ai  consiglieri  dei comuni capoluogo di
Provincia.
    5.  Gli  importi  delle  indennita'  di  carica  e  di  quelle di
presenza,  previsti  ai  commi 1 e 4, sono determinati al lordo delle
ritenute d'imposta. Le indennita' di carica di cui al comma l vengono
aggiornate  ogni  triennio  con  decreto  del presidente della giunta
regionale,  previa  deliberazione  della giunta medesima, su proposta
dell'assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici, in misura
pari  all'incremento dell'indice ISTAT del periodo considerato, a far
data dall'entrata in vigore della presente legge.