Art. 15. Fonti di finanziamento 1. Le ATER provvedono al raggiungimento dei propri obiettivi mediante: a) i finanziamenti dello Stato, della Regione e degli enti locali destinati all'edilizia residenziale pubblica e per le finalita' di cui all'art. 1; b) i canoni di locazione degli immobili di proprieta' o in gestione, secondo i criteri e le modalita' stabiliti dalla normativa vigente per l'edilizia residenziale pubblica; c) i fondi integrativi appositamente stanziati dalla Regione e dai comuni per il perseguimento delle finalita' inerenti al ruolo di calmieratori del mercato per la tutela delle fasce piu' deboli e per le situazioni di particolare tensione abitativa; d) i finanziamenti a fronte di spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica; e) i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare; f) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni; g) i finanziamenti dell'Unione europea; h) tutte le ulteriori entrate derivanti dalle attivita' di cui all'art. 4.