Art. 15.
                       Fonti di finanziamento
    1.  Le  ATER  provvedono  al  raggiungimento dei propri obiettivi
mediante:
      a) i  finanziamenti  dello  Stato,  della  Regione e degli enti
locali   destinati   all'edilizia  residenziale  pubblica  e  per  le
finalita' di cui all'art. 1;
      b) i  canoni  di  locazione  degli  immobili di proprieta' o in
gestione,  secondo i criteri e le modalita' stabiliti dalla normativa
vigente per l'edilizia residenziale pubblica;
      c) i  fondi integrativi appositamente stanziati dalla Regione e
dai  comuni per il perseguimento delle finalita' inerenti al ruolo di
calmieratori  del mercato per la tutela delle fasce piu' deboli e per
le situazioni di particolare tensione abitativa;
      d) i  finanziamenti  a  fronte  di  spese  tecniche  e generali
relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica;
      e) i   proventi   derivanti   dall'alienazione  del  patrimonio
immobiliare;
      f) le  eventuali  altre  entrate derivanti da lasciti, legati e
donazioni;
      g) i finanziamenti dell'Unione europea;
      h) tutte  le ulteriori entrate derivanti dalle attivita' di cui
all'art. 4.