Art. 16. Fondo sociale 1. Al fine di assicurare la tutela delle fasce piu' deboli di utenti degli alloggi di edilizia residenziale, presso ciascuna ATER e' istituito un apposito Fondo sociale. 2. Al finanziamento del Fondo sociale provvedono: a) l'ATER, mediante stanziamento determinato nell'ambito dei piani finanziari; b) i comuni, relativamente agli alloggi ubicati nel proprio territorio, anche utilizzando le assegnazioni di cui al Fondo sociale regionale di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4; c) la Regione con finanziamenti all'uopo stanziati periodicamente nel bilancio, per le finalita' di cui all'art. 2, comma 3. 3. Le risorse sono assegnate dalla Regione all'ATER per coprire la differenza tra il canone di locazione corrisposto dagli utenti di cui all'art. 65, comma 3, lettera a), della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'art. 23, ed il canone che si ricaverebbe dall'applicazione dell'incidenza sul valore catastale dell'alloggio, stabilita ogni biennio con deliberazione della giunta regionale . 4. Le modalita' di utilizzazione del Fondo sociale di cui al comma 1, nonche' le procedure di contribuzione dei comuni, sono stabilite da apposito regolamento adottato dal consiglio di amministrazione dell'ATER, sentiti i comuni nei quali opera l'ATER medesima, ed approvato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima.