Art. 16.
                            Fondo sociale
    1.  Al  fine  di  assicurare la tutela delle fasce piu' deboli di
utenti  degli  alloggi di edilizia residenziale, presso ciascuna ATER
e' istituito un apposito Fondo sociale.
    2. Al finanziamento del Fondo sociale provvedono:
      a) l'ATER,  mediante  stanziamento  determinato nell'ambito dei
piani finanziari;
      b) i  comuni,  relativamente  agli  alloggi ubicati nel proprio
territorio, anche utilizzando le assegnazioni di cui al Fondo sociale
regionale   di   cui  all'art. 4,  comma  4,  della  legge  regionale
15 febbraio 1999, n. 4;
      c) la    Regione    con    finanziamenti   all'uopo   stanziati
periodicamente  nel  bilancio,  per  le  finalita' di cui all'art. 2,
comma 3.
    3.  Le  risorse sono assegnate dalla Regione all'ATER per coprire
la  differenza tra il canone di locazione corrisposto dagli utenti di
cui  all'art. 65, comma 3, lettera a), della legge regionale 75/1982,
come  sostituito  dall'art. 23,  ed  il  canone  che  si  ricaverebbe
dall'applicazione  dell'incidenza sul valore catastale dell'alloggio,
stabilita ogni biennio con deliberazione della giunta regionale .
    4.  Le  modalita'  di  utilizzazione  del Fondo sociale di cui al
comma  1,  nonche'  le  procedure  di  contribuzione dei comuni, sono
stabilite   da   apposito   regolamento  adottato  dal  consiglio  di
amministrazione  dell'ATER,  sentiti  i comuni nei quali opera l'ATER
medesima,  ed  approvato  con  decreto  del  presidente  della giunta
regionale, previa deliberazione della giunta medesima.