Art. 18.
                          V i g i l a n z a
    1. Le ATER sono sottoposte alla vigilanza della giunta regionale,
tramite  l'assessore  regionale all'edilizia e ai servizi tecnici che
ne  riferisce  alla  stessa,  al  fine  dell'accertamento  della loro
produttivita'    e   del   pieno   raggiungimento   delle   finalita'
istituzionali
    2.   La   giunta   regionale,   tramite   l'assessore   regionale
all'edilizia  e  ai  servizi  tecnici,  puo'  richiedere in qualsiasi
momento  l'invio  di  qualunque  atto  adottato dalle ATER e disporre
ispezioni e controlli ai fini della vigilanza di cui al comma 1.
    3.  Le  deliberazioni  adottate  dalle  ATER  sono immediatamente
esecutive.  Devono  essere trasmesse all'organo di vigilanza, ai fini
di  mera comunicazione informativa, quelle riguardanti il bilancio, i
piani  finanziari,  i piani di vendita, i regolamenti, i programmi di
attivita'  edile  e  manutentiva, le piante organiche e gli incarichi
dirigenziali.
    4.  In  caso  di  impossibilita'  di  funzionamento, di reiterate
violazioni di norme di legge e di regolamenti, di gravi irregolarita'
omissive e contabili rilevate dal collegio sindacale, ovvero nel caso
di  rilevanti  perdite  derivanti  dall'attivita'  di  gestione,  con
decreto   del   presidente   della   giunta  regionale,  su  conforme
deliberazione  della giunta medesima, il consiglio di amministrazione
puo'  essere  sciolto anticipatamente. Con lo stesso provvedimento e'
nominato  un  commissario per la gestione provvisoria delle ATER fino
alla  nomina  dei nuovi organi e comunque per un periodo di tempo non
superiore ai sei mesi.
    5.   I  bilanci  sono  pubblicati  per  estratto  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.