Art. 18. V i g i l a n z a 1. Le ATER sono sottoposte alla vigilanza della giunta regionale, tramite l'assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici che ne riferisce alla stessa, al fine dell'accertamento della loro produttivita' e del pieno raggiungimento delle finalita' istituzionali 2. La giunta regionale, tramite l'assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici, puo' richiedere in qualsiasi momento l'invio di qualunque atto adottato dalle ATER e disporre ispezioni e controlli ai fini della vigilanza di cui al comma 1. 3. Le deliberazioni adottate dalle ATER sono immediatamente esecutive. Devono essere trasmesse all'organo di vigilanza, ai fini di mera comunicazione informativa, quelle riguardanti il bilancio, i piani finanziari, i piani di vendita, i regolamenti, i programmi di attivita' edile e manutentiva, le piante organiche e gli incarichi dirigenziali. 4. In caso di impossibilita' di funzionamento, di reiterate violazioni di norme di legge e di regolamenti, di gravi irregolarita' omissive e contabili rilevate dal collegio sindacale, ovvero nel caso di rilevanti perdite derivanti dall'attivita' di gestione, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, il consiglio di amministrazione puo' essere sciolto anticipatamente. Con lo stesso provvedimento e' nominato un commissario per la gestione provvisoria delle ATER fino alla nomina dei nuovi organi e comunque per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi. 5. I bilanci sono pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.