Art. 2. Funzioni della Regione 1. La Regione determina gli indirizzi ed i programmi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale e urbanistica e delle politiche sociali perseguite. 2. La Regione convoca periodicamente una conferenza Regione-comuni allo scopo di determinare gli indirizzi di intervento, verificarne l'attuazione, individuare le aree di maggiore tensione abitativa e di incremento demografico, coordinare gli interventi finanziari della Regione e dei comuni. E' facolta' della conferenza dotarsi di un coordinamento permanente nel quale siano rappresentati in particolare i comuni a maggior tensione abitativa. 3. La Regione interviene altresi', anche con il concorso degli enti locali, per garantire alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla realizzazione delle politiche sociali. 4. In coerenza con le determinazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, la Regione: a) verifica l'attuazione dei piani di intervento previsti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica; b) indirizza le attivita' degli enti locali per favorire la gestione sociale degli alloggi e dei relativi servizi con la partecipazione degli utenti; c) promuove il coordinamento tra gli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica; d) esercita azione di vigilanza sulle aziende territoriali per l'edilizia residenziale; e) programma l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione di interventi abitativi finalizzati a calmierare il mercato privato delle locazioni abitative.