Art. 2.
                       Funzioni della Regione
    1.  La Regione determina gli indirizzi ed i programmi relativi al
settore  dell'edilizia  residenziale  pubblica,  in  coerenza  con  i
contenuti   della   programmazione  economica,  della  pianificazione
territoriale e urbanistica e delle politiche sociali perseguite.
    2.    La    Regione   convoca   periodicamente   una   conferenza
Regione-comuni allo scopo di determinare gli indirizzi di intervento,
verificarne  l'attuazione,  individuare  le aree di maggiore tensione
abitativa  e  di  incremento  demografico,  coordinare gli interventi
finanziari  della  Regione e dei comuni. E' facolta' della conferenza
dotarsi  di un coordinamento permanente nel quale siano rappresentati
in particolare i comuni a maggior tensione abitativa.
    3.  La  Regione  interviene altresi', anche con il concorso degli
enti  locali,  per garantire alle aziende territoriali per l'edilizia
residenziale  la  copertura  finanziaria  degli oneri derivanti dalla
realizzazione delle politiche sociali.
    4. In coerenza con le determinazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, la
Regione:
      a) verifica  l'attuazione  dei piani di intervento previsti nel
settore dell'edilizia residenziale pubblica;
      b) indirizza  le  attivita'  degli  enti locali per favorire la
gestione  sociale  degli  alloggi  e  dei  relativi  servizi  con  la
partecipazione degli utenti;
      c) promuove  il coordinamento tra gli enti operanti nel settore
dell'edilizia residenziale pubblica;
      d) esercita  azione di vigilanza sulle aziende territoriali per
l'edilizia residenziale;
      e) programma  l'utilizzo  delle  risorse  finanziarie destinate
alla  realizzazione  di interventi abitativi finalizzati a calmierare
il mercato privato delle locazioni abitative.