Art. 21. Norme transitorie 1. Le ATER mantengono la titolarita' dei beni immobili e mobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi precedentemente costituiti dagli IACP. Il personale degli IACP continua ad operare presso le ATER. 2. Gli organi degli IACP in carica all'entrata in vigore della presente legge continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento degli organi delle ATER. Le commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi insediate presso gli IACP continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento delle commissioni di cui all'art. 13. Per la durata massima di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli incarichi di Direttore delle ATER sono attribuiti agli attuali direttori degli IACP. 3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono nominati i consigli di amministrazione delle ATER. L'insediamento dei consigli di amministrazione delle ATER avviene non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di nomina. Entro trenta giorni dall'insediamento, i consigli di amministrazione delle ATER adottano i rispettivi statuti.