Art. 21.
                          Norme transitorie
    1. Le ATER mantengono la titolarita' dei beni immobili e mobili e
dei  rapporti  giuridici  attivi e passivi precedentemente costituiti
dagli  IACP.  Il  personale  degli IACP continua ad operare presso le
ATER.
    2.  Gli  organi  degli IACP in carica all'entrata in vigore della
presente  legge  continuano  ad  esercitare  le  loro  funzioni  fino
all'insediamento   degli   organi  delle  ATER.  Le  commissioni  per
l'accertamento  dei  requisiti  soggettivi  insediate presso gli IACP
continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento delle
commissioni  di cui all'art. 13. Per la durata massima di dodici mesi
dall'entrata   in  vigore  della  presente  legge  gli  incarichi  di
Direttore  delle  ATER  sono  attribuiti agli attuali direttori degli
IACP.
    3.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata in vigore della presente
legge,  sono  nominati  i  consigli  di  amministrazione  delle ATER.
L'insediamento dei consigli di amministrazione delle ATER avviene non
oltre  il  trentesimo  giorno  successivo  alla data di nomina. Entro
trenta  giorni dall'insediamento, i consigli di amministrazione delle
ATER adottano i rispettivi statuti.