Art. 22. Abrogazioni e modifiche agli articoli 8, 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 32, 33, 35 e 50 della legge regionale n. 75/1982 1. L'art. 8, comma 1, lettere a), b) ed e), gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 32, 33 e l'articolo 35, comma 2, della legge regionale n. 75/1982 sono abrogati. 2. Al primo comma dell'art. 50 della legge regionale n. 75/1982 le parole "La commissione di cui al precedente art. 29" sono sostituite dalle parole "La commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi".