Art. 22.
Abrogazioni  e modifiche agli articoli 8, 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30,
          32, 33, 35 e 50 della legge regionale n. 75/1982
    1.  L'art. 8, comma 1, lettere a), b) ed e), gli articoli 12, 13,
   14,  15,  16, 29, 30, 32, 33 e l'articolo 35, comma 2, della legge
   regionale n. 75/1982 sono abrogati.
    2.  Al  primo comma dell'art. 50 della legge regionale n. 75/1982
   le  parole  "La  commissione  di  cui  al precedente art. 29" sono
   sostituite  dalle  parole  "La  commissione per l'accertamento dei
   requisiti soggettivi".