Art. 23. Sostituzione dell'art. 65 della legge regionale n. 75/1982, in materia di canone di locazione e piani finanziari 1. L'articolo 65 della legge regionale n. 75/1982, come da ultimo modificato dall'art. 68 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e' sostituito dal seguente: "Art. 65 (Canone di locazione e piani finanziari). - 1. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata e' comprensivo: a) di una quota determinata secondo le modalita' di cui ai commi seguenti e destinata a coprire ogni costo di ammortamento di tutti gli alloggi in proprieta' o in gestione dell'ATER, al netto dell'intervento pubblico; b) di una quota per spese generali e di amministrazione delle ATER, deliberata dai rispettivi consigli di amministrazione; c) di una quota a fronte delle spese per interventi di recupero determinata sulla base di programmi approvati dal consiglio di amministrazione. 2. La quota per i servizi di pulizia, di riscaldamento, di ascensore e di altri eventuali servizi derivanti da usi e consuetudini locali, nonche' per consumi di acqua ed energia elettrica relativi alle parti comuni, e per l'asporto di rifiuti solidi, sara' fissata preventivamente dalle ATER ed annualmente sottoposta a conguaglio sulla base del costo dei servizi prestati. 3. Il canone di locazione, a seconda della situazione reddituale degli utenti, viene biennalmente determinato dalle ATER entro i seguenti limiti annui: a) per gli utenti il cui reddito non sia superiore a quello corrispondente a due pensioni minime INPS, il canone annuo viene determinato, sulla base delle condizioni oggettive dell'alloggio e della composizione del nucleo familiare, in misura non superiore all'8 per cento del reddito stesso; b) per gli utenti il cui reddito sia compreso tra il limite di cui alla precedente lettera a) e l'importo di cui all'art. 61, primo comma, lettera e), il canone viene determinato in misura non superiore al 7 per cento del valore catastale dell'alloggio, da graduarsi in funzione del reddito degli assegnatari; c) per gli utenti il cui reddito sia superiore al predetto importo di cui all'art. 61, primo comma, lettera e), il canone viene determinato in misura anche superiore al 7 per cento del valore catastale dell'alloggio. 4. Ai soli fini del presente articolo per reddito degli utenti s'intende quello imponibile, determinato con riferimento a quelli posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare che occupano l'alloggio e dalle eventuali altre persone conviventi, con riduzione dell'importo previsto all'art. 24, comma 6, per ogni componente del nucleo familiare o convivente che non produce alcun reddito. Il reddito e' dato dalla media di quelli posseduti nel secondo e terzo anno antecedente il biennio di vigenza del canone. 5. Ai fini di cui al comma 3 le ATER approvano ogni biennio un piano finanziario contenente i canoni di locazione e le previsioni del relativo utilizzo. 6. Per le finalita' di cui ai commi precedenti gli assegnatari devono comunicare ogni due anni all'ATER la composizione del proprio nucleo familiare ed il reddito del nucleo stesso quale risulta dalle dichiarazioni dei redditi presentate relativamente al secondo e terzo anno antecedenti il biennio di vigenza del canone. La mancata comunicazione o la comunicazione di dati non corrispondenti al vero per due volte comportano di diritto, previa diffida, la revoca dell'assegnazione oltre all'eventuale risarcimento dei danni che ne siano conseguiti all'ATER. 7. I piani finanziari non possono prevedere la chiusura in perdita. Alla scadenza dei singoli piani finanziari le ATER sono tenute a verificare i dati consuntivi del piano riferiti agli stessi parametri di valutazione, impiegati per la determinazione del canone di locazione e conseguentemente, qualora si verifichi una perdita, a caricarla quale disavanzo sul successivo piano finanziario, o, qualora si evidenzi un avanzo, a destinarlo per le seguenti finalita': a) all'esecuzione di opere di recupero; b) al finanziamento di programmi di edilizia sovvenzionata; c) al ripianamento dei disavanzi pregressi; d) alla realizzazione di servizi ed urbanizzazioni in quartieri o immobili di edilizia pubblica carenti di tali opere." .