Art. 23.
Sostituzione  dell'art. 65  della  legge  regionale  n.  75/1982,  in
          materia di canone di locazione e piani finanziari
    1. L'articolo 65 della legge regionale n. 75/1982, come da ultimo
   modificato  dall'art. 68 della legge regionale 9 novembre 1998, n.
   13, e' sostituito dal seguente:
    "Art. 65 (Canone di locazione e piani finanziari). - 1. Il canone
   di   locazione   degli   alloggi   di  edilizia  sovvenzionata  e'
   comprensivo:
      a) di  una  quota  determinata  secondo  le modalita' di cui ai
   commi seguenti e destinata a coprire ogni costo di ammortamento di
   tutti  gli alloggi in proprieta' o in gestione dell'ATER, al netto
   dell'intervento pubblico;
      b) di  una  quota per spese generali e di amministrazione delle
   ATER, deliberata dai rispettivi consigli di amministrazione;
      c) di una quota a fronte delle spese per interventi di recupero
   determinata  sulla  base  di  programmi approvati dal consiglio di
   amministrazione.
    2.  La  quota  per  i  servizi  di  pulizia, di riscaldamento, di
   ascensore  e  di  altri  eventuali  servizi  derivanti  da  usi  e
   consuetudini  locali,  nonche'  per  consumi  di  acqua ed energia
   elettrica  relativi  alle parti comuni, e per l'asporto di rifiuti
   solidi,  sara'  fissata  preventivamente dalle ATER ed annualmente
   sottoposta a conguaglio sulla base del costo dei servizi prestati.
    3.  Il canone di locazione, a seconda della situazione reddituale
   degli  utenti,  viene  biennalmente determinato dalle ATER entro i
   seguenti limiti annui:
      a) per  gli  utenti  il  cui reddito non sia superiore a quello
   corrispondente  a  due pensioni minime INPS, il canone annuo viene
   determinato, sulla base delle condizioni oggettive dell'alloggio e
   della  composizione  del nucleo familiare, in misura non superiore
   all'8 per cento del reddito stesso;
      b) per  gli utenti il cui reddito sia compreso tra il limite di
   cui  alla  precedente  lettera  a) e l'importo di cui all'art. 61,
   primo comma, lettera e), il canone viene determinato in misura non
   superiore  al  7  per cento del valore catastale dell'alloggio, da
   graduarsi in funzione del reddito degli assegnatari;
      c) per  gli  utenti  il  cui  reddito sia superiore al predetto
   importo  di  cui  all'art. 61,  primo comma, lettera e), il canone
   viene  determinato  in  misura  anche superiore al 7 per cento del
   valore catastale dell'alloggio.
    4.  Ai  soli  fini del presente articolo per reddito degli utenti
   s'intende  quello imponibile, determinato con riferimento a quelli
   posseduti  da  tutti i componenti il nucleo familiare che occupano
   l'alloggio   e  dalle  eventuali  altre  persone  conviventi,  con
   riduzione  dell'importo  previsto  all'art.  24, comma 6, per ogni
   componente del nucleo familiare o convivente che non produce alcun
   reddito.  Il  reddito  e' dato dalla media di quelli posseduti nel
   secondo e terzo anno antecedente il biennio di vigenza del canone.
    5.  Ai  fini  di cui al comma 3 le ATER approvano ogni biennio un
   piano finanziario contenente i canoni di locazione e le previsioni
   del relativo utilizzo.
    6.  Per  le  finalita' di cui ai commi precedenti gli assegnatari
   devono  comunicare  ogni  due  anni  all'ATER  la composizione del
   proprio  nucleo  familiare  ed  il reddito del nucleo stesso quale
   risulta  dalle  dichiarazioni dei redditi presentate relativamente
   al  secondo  e  terzo  anno  antecedenti il biennio di vigenza del
   canone.  La  mancata  comunicazione o la comunicazione di dati non
   corrispondenti al vero per due volte comportano di diritto, previa
   diffida,   la   revoca   dell'assegnazione   oltre   all'eventuale
   risarcimento dei danni che ne siano conseguiti all'ATER.
    7.  I  piani  finanziari  non  possono  prevedere  la chiusura in
   perdita.  Alla  scadenza dei singoli piani finanziari le ATER sono
   tenute  a  verificare  i  dati  consuntivi del piano riferiti agli
   stessi  parametri  di valutazione, impiegati per la determinazione
   del  canone  di locazione e conseguentemente, qualora si verifichi
   una  perdita,  a  caricarla  quale  disavanzo sul successivo piano
   finanziario, o, qualora si evidenzi un avanzo, a destinarlo per le
   seguenti finalita':
      a) all'esecuzione di opere di recupero;
      b) al finanziamento di programmi di edilizia sovvenzionata;
      c) al ripianamento dei disavanzi pregressi;
      d) alla realizzazione di servizi ed urbanizzazioni in quartieri
   o immobili di edilizia pubblica carenti di tali opere." .