Art. 24. Abrogazioni e modifiche degli articoli 66, 67 e 69 della legge regionale n. 75/1982 1. Gli articoli 66 e 67 della legge regionale n. 75/1982 sono abrogati. 2. All'art. 69, comma 3, della legge regionale n. 75/1982, come da ultimo sostituito dall'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 9/1999, le parole "sono inquilini da oltre dieci anni," sono abrogate.