Art. 24.
Abrogazioni  e  modifiche  degli  articoli  66,  67  e 69 della legge
                        regionale n. 75/1982
    1.  Gli  articoli  66  e 67 della legge regionale n. 75/1982 sono
   abrogati.
    2.  All'art.  69, comma 3, della legge regionale n. 75/1982, come
   da  ultimo sostituito dall'art. 14, comma 1, della legge regionale
   n.  9/1999,  le  parole "sono inquilini da oltre dieci anni," sono
   abrogate.