Art. 25. Modifiche all'art. 70 della legge regionale n. 75/1982, in materia di determinazione del prezzo di cessione in proprieta' dell'alloggio 1. All'art. 70 della legge regionale n. 75/1982, come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 6, della legge regionale n. 4/1999, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il prezzo di cessione in proprieta' dell'alloggio e' determinato dall'ente proprietario o gestore in misura corrispondente al valore di mercato del medesimo alloggio e deve essere indicato nel piano di vendita nel quale risulta inserito l'alloggio stesso.". 2. All'art. 70 della legge regionale n. 75/1982 i commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto sono abrogati.