Art. 25.
Modifiche all'art. 70 della legge regionale n. 75/1982, in materia di
  determinazione del prezzo di cessione in proprieta' dell'alloggio
    1.  All'art.  70 della legge regionale n. 75/1982, come da ultimo
   modificato dall'art. 11, comma 6, della legge regionale n. 4/1999,
   il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "Il prezzo di cessione in proprieta' dell'alloggio e' determinato
   dall'ente  proprietario  o  gestore  in  misura  corrispondente al
   valore di mercato del medesimo alloggio e deve essere indicato nel
   piano di vendita nel quale risulta inserito l'alloggio stesso.".
    2.  All'art. 70 della legge regionale n. 75/1982 i commi secondo,
   terzo, quarto, quinto e sesto sono abrogati.