Art. 26.
Integrazione   alla   legge  regionale  n.  75/1982,  in  materia  di
                  riacquisizione di alloggi venduti
    1. Dopo l'art. 71 della legge regionale n. 75/1982 e' aggiunto il
   seguente:
    "Art.  71-bis  (Riacquisizione  di alloggi venduti). - 1. Le ATER
   che  possiedano  almeno  i  due  terzi delle quote condominiali di
   comproprieta'  di stabili da sottoporre ad interventi di recupero,
   che   impongano   di  acquisire  la  disponibilita'  delle  unita'
   immobiliari interessate, possono riacquistare a trattativa privata
   ed in qualunque tempo gli eventuali alloggi ceduti.
    2.  In tal caso, qualora il riacquisto dell'alloggio avvenga alle
   condizioni  di cui all'art. 71, quarto comma, all'alienante, se in
   possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia sovvenzionata ed
   in  presenza  di  un  reddito  non  superiore  a  quello  previsto
   dall'art. 61, primo comma, lettera e), puo' essere assegnato altro
   alloggio  in  locazione. Le ATER sono in alternativa autorizzate a
   permutare   l'alloggio   da   acquistare  con  altro  di  edilizia
   sovvenzionata,  con  eventuale  conguaglio  da calcolarsi ai sensi
   dell'art. 70.".