Art. 26. Integrazione alla legge regionale n. 75/1982, in materia di riacquisizione di alloggi venduti 1. Dopo l'art. 71 della legge regionale n. 75/1982 e' aggiunto il seguente: "Art. 71-bis (Riacquisizione di alloggi venduti). - 1. Le ATER che possiedano almeno i due terzi delle quote condominiali di comproprieta' di stabili da sottoporre ad interventi di recupero, che impongano di acquisire la disponibilita' delle unita' immobiliari interessate, possono riacquistare a trattativa privata ed in qualunque tempo gli eventuali alloggi ceduti. 2. In tal caso, qualora il riacquisto dell'alloggio avvenga alle condizioni di cui all'art. 71, quarto comma, all'alienante, se in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia sovvenzionata ed in presenza di un reddito non superiore a quello previsto dall'art. 61, primo comma, lettera e), puo' essere assegnato altro alloggio in locazione. Le ATER sono in alternativa autorizzate a permutare l'alloggio da acquistare con altro di edilizia sovvenzionata, con eventuale conguaglio da calcolarsi ai sensi dell'art. 70.".