Art. 3.
          aziende territoriali per l'edilizia residenziale
    1.  Gli  Istituti  autonomi  per  le  case  popolari  di Trieste,
Gorizia,  Udine, Pordenone e Alto Friuli, di seguito denominati IACP,
sono trasformati in aziende territoriali per l'edilizia residenziale,
di seguito denominate ATER.
    2.  Le  ATER  sono  enti  pubblici  economici aventi personalita'
giuridica,  autonomia  imprenditoriale,  gestionale,  patrimoniale  e
contabile,  sono  dotate  di  un  proprio  statuto  e sottoposte alla
vigilanza  della  Regione. Alle ATER si applica la normativa generale
in materia di societa' per azioni in quanto compatibile.
    3.   Le  ATER,  in  materia  di  edilizia  residenziale  pubblica
nell'ambito  del  territorio  regionale, mantengono la competenza sul
territorio delle corrispondenti circoscrizioni elettorali regionali.