Art. 3. aziende territoriali per l'edilizia residenziale 1. Gli Istituti autonomi per le case popolari di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone e Alto Friuli, di seguito denominati IACP, sono trasformati in aziende territoriali per l'edilizia residenziale, di seguito denominate ATER. 2. Le ATER sono enti pubblici economici aventi personalita' giuridica, autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile, sono dotate di un proprio statuto e sottoposte alla vigilanza della Regione. Alle ATER si applica la normativa generale in materia di societa' per azioni in quanto compatibile. 3. Le ATER, in materia di edilizia residenziale pubblica nell'ambito del territorio regionale, mantengono la competenza sul territorio delle corrispondenti circoscrizioni elettorali regionali.