Art. 9. Nomina e funzionamento del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione di ciascuna ATER e' nominato con decreto del Presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici, dura in carica cinque anni ed e' composto da: a) due componenti designati dall'assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici; b) due componenti eletti dal consiglio provinciale, di cui uno espressione della minoranza consiliare; c) un componente designato dal comune nel quale ha sede l'ATER. 2. I componenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono scelti tra soggetti che abbiano svolto mansioni di direzione amministrativa o gestionale di durata pluriennale, in strutture o societa' pubbliche o private. 3. Il consiglio di amministrazione e' nominato secondo le procedure stabilite dalla legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, e successive modificazioni. Ai componenti del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni in materia di incompatibilita' e ineleggibilita' di cui alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, e successive modificazioni e integrazioni. 4. Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese ed in via straordinaria quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri in carica o dal collegio sindacale. 5. Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. 6. In caso di dimissioni, di decadenza a seguito di assenza ingiustificata a tre sedute, di sopravvenute cause di incompatibilita' ed in qualunque altro caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, coloro che subentrano restano in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione. Le sostituzioni sono effettuate con la medesima procedura di nomina del componente cessato dalla carica.