Art. 9.
       Nomina e funzionamento del consiglio di amministrazione
    1.  Il  consiglio di amministrazione di ciascuna ATER e' nominato
con   decreto   del   Presidente   della   giunta  regionale,  previa
deliberazione  della  giunta  medesima,  su  proposta  dell'assessore
regionale  all'edilizia  e  ai servizi tecnici, dura in carica cinque
anni ed e' composto da:
      a) due    componenti    designati    dall'assessore   regionale
all'edilizia e ai servizi tecnici;
      b) due  componenti eletti dal consiglio provinciale, di cui uno
espressione della minoranza consiliare;
      c) un componente designato dal comune nel quale ha sede l'ATER.
    2.  I componenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono
scelti   tra  soggetti  che  abbiano  svolto  mansioni  di  direzione
amministrativa  o  gestionale  di  durata pluriennale, in strutture o
societa' pubbliche o private.
    3.  Il  consiglio  di  amministrazione  e'  nominato  secondo  le
procedure  stabilite  dalla  legge  regionale  12 marzo 1993, n. 9, e
successive    modificazioni.   Ai   componenti   del   consiglio   di
amministrazione   si   applicano   le   disposizioni  in  materia  di
incompatibilita'  e  ineleggibilita'  di  cui alla legge regionale 23
giugno 1978, n. 75, e successive modificazioni e integrazioni.
    4.  Il  consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria
almeno  una volta al mese ed in via straordinaria quando ne sia fatta
domanda da almeno tre consiglieri in carica o dal collegio sindacale.
    5.   Per   la   validita'   delle   adunanze   del  consiglio  di
amministrazione  e'  necessaria  la  presenza  della maggioranza  dei
componenti.  Le  deliberazioni  sono  adottate con il voto favorevole
della maggioranza  dei  presenti;  in caso di parita' prevale il voto
del presidente.
    6.  In  caso  di  dimissioni,  di  decadenza a seguito di assenza
ingiustificata    a    tre   sedute,   di   sopravvenute   cause   di
incompatibilita'  ed  in  qualunque  altro  caso  di cessazione dalla
carica di uno dei componenti, coloro che subentrano restano in carica
fino  alla scadenza del consiglio di amministrazione. Le sostituzioni
sono  effettuate  con  la medesima procedura di nomina del componente
cessato dalla carica.