Art. 12. Organo di garanzia 1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, ai sensi dell'art. 21, comma 5, della legge n. 36 del 1994, definisce la struttura di un organismo di garanzia per le finalita' del comma 1 del citato articolo, nonche' le attribuzioni del medesimo e le modalita' operative con cui lo stesso tiene i rapporti con il comitato per la vigilanza nell'uso delle risorse idriche di cui al citato art. 21, con gli ATO e con le autorita' di bacino.