Art. 3. Modifica degli ATO 1. La delimitazione di cui all'art. 2 puo' essere modificata al fine di ottimizzare la gestione del servizio e per armonizzare gli ambiti alle scelte programmatiche regionali che prevedono una articolazione del territorio in tre sistemi urbani: Capitanata, Puglia centrale, Penisola jonico-salentina. 2. Alle modifiche provvede il consiglio regionale con propria delibera, su proposta della giunta, sentite le province interessate. 3. Entro sessanta giorni dalla richiesta le province esprimono i propri pareri. Trascorso tale termine, i pareri si considerano espressi favorevolmente.