Art. 4.
                        Competenze regionali
    1. La  Regione  esercita  funzioni  di programmazione e controllo
sull'attivita' delle autorita' d'ambito di cui all'art. 6.
    2.  Le  funzioni di programmazione vengono esercitate, sulla base
degli indirizzi stabiliti dal piano regionale di sviluppo, in sede di
aggiornamento del piano regionale di risanamento delle acque, in sede
di aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti e per
la  definizione  degli accordi di programma con lo Stato e le Regioni
contermini  ai  sensi  dell'art.  17  della  legge n. 36 del 1994 per
quanto  riguarda  l'approvvigionamento  e la realizzazione e gestione
delle infrastrutture interregionali per gli usi civili.