Art. 6.
                         Autorita' d'ambito
    1. Con  la  convenzione di cui all'art. 5, i comuni e le province
appartenenti   all'ATO   istituiscono   un   organismo   comune   per
l'organizzazione  del  SII  denominato "Autorita' d'ambito", con sede
presso  la  provincia  in  cui  ricade  il maggior numero di abitanti
dell'ambito.
    2.  La  conferenza  dei  sindaci  e dei presidenti delle province
costituisce  la  forma  di  consultazione dei comuni e delle province
appartenenti all'ATO.
    3.  Il  presidente  della  provincia  nel  cui  territorio ricade
il maggior  numero  di  abitanti  appartenenti  all'ATO provvede alla
convocazione  della  conferenza  dei sindaci e dei presidenti ai fini
della stipula della convenzione di cui al comma 4 dell'art. 5.
    4.  La  provincia  di  cui  al comma 3 e' l'ente responsabile del
coordinamento   e   alla  stessa  compete  la  legale  rappresentanza
dell'autorita' d'ambito.
    5.  L'assemblea  delibera, con voto proporzionale al numero degli
abitanti  di  ciascun  comune  rappresentato,  in  ordine  agli  atti
fondamentali dell'autorita' d'ambito e in particolare:
      a) determina la tariffa unica di ambito;
      b) adotta il programma di interventi per la realizzazione delle
infrastrutture e delle altre dotazioni necessarie per la gestione del
servizio;
      c) assicura   la  salvaguardia  degli  organismi  esistenti  in
applicazione dell'art. 9, comma 4, della legge n. 36 del 1994;
      d) individua  la  forma  di  gestione del SII nell'ambito degli
istituti di cui all'art. 5, lettera d);
      e) vigila  in  ordine alla destinazione dei proventi tariffari,
secondo le norme della convenzione di concessione;
      f) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
      g) approva    le    modifiche   alla   convenzione   istitutiva
dell'autorita' d'ambito.
    6.   Il  controllo  di  legittimita'  sugli  atti  di  competenza
dell'assemblea  e  sugli  atti  di  cui  al  comma  5, lettera d), e'
esercitato dall'organo di controllo competente.
    7.  Le  modalita'  e  i  tempi  dell'esercizio del controllo sono
disciplinati  dalle  norme  regionali,  in  quanto compatibili con le
disposizioni della presente legge.
    8. La   convenzione  di  cui  all'art. 5  contiene  le  ulteriori
modalita' di funzionamento degli organi, nonche' l'organizzazione e i
compiti   degli   uffici   dell'autorita'  d'ambito;  nella  medesima
convenzione sono altresi regolati i rapporti finanziari necessari per
il  funzionamento  dell'autorita'  d'ambito  e  per  la copertura dei
relativi  costi, per i quali inizialmente si fara' fronte nei termini
di cui all'art. 15.
    9.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  operative  connesse ai
compiti  di coordinamento di cui al comma 4, nonche' per le attivita'
di  supporto,  controllo  e vigilanza, viene costituita presso l'ente
responsabile     del     coordinamento     un'apposita     segreteria
tecnico-operativa.  La  convenzione di cooperazione di cui all'art. 5
stabilira'   la   composizione   e   le   funzioni  della  segreteria
tecnico-operativa,  nonche' le modalita' per l'acquisizione dei mezzi
finanziari   necessari   per   la   sua   organizzazione   e  il  suo
funzionamento.