Art. 10.
                     Liquidazione dei contributi
    1.  La liquidazione dei contributi puo' essere accertata da parte
dell'ufficio  responsabile  del procedimento con le procedure fissate
con  decreto  del presidente della giunta provinciale 10 maggio 1994,
n.  15,  dietro presentazione delle fatture o contratti di acquisto o
di  leasing  registrati, nonche' di una dichiarazione del richiedente
l'agevolazione,   autenticata   ai  sensi  dell'art. 20  della  legge
4 gennaio   1968,   n.   15   relativa  alla  regolare  effettuazione
dell'investimento.
    2.  Qualora  la  spesa  ammessa sia superiore al miliardo di lire
deve  essere  presentata  inoltre  una  dichiarazione  asseverata del
direttore dei lavori relativa all'effettuazione degli investimenti.
    3.  L'accertamento  della  regolare esecuzione dei lavori e degli
acquisti puo' essere effettuata anche con un verbale di sopralluogo e
di  collaudo  redatto dal direttore dei lavori che si basa a tal fine
sullo stato finale dei lavori particolareggiato.
    4.  Qualora  in  sede  di  verifica  dei  lavori eseguiti e degli
acquisti  venga  accertata  una  spesa inferiore a quella, sulla base
della  quale  e'  stato  commisurato il contributo esso viene ridotto
proporzionalmente   e   ricalcolato   in   base  all'effettiva  spesa
dimostrata.  Nel caso che la spesa effettuata non raggiunga il 70 per
cento di quella ammessa a contributo, le agevolazioni potranno essere
comunque  liquidate, ma il beneficiario non potra' presentare, per un
periodo  di  quattro  anni,  ulteriori  domande  di  agevolazione per
invistimenti.
    5. All'atto della liquidazione dei contributi va verificato che i
beni   d'investimento   risultanti   dalla  documentazione  di  spesa
corrispondano,  per  quanto  riguarda  il  loro  utilizzo,  a  quelli
preventivati nella domanda di contributo.