Art. 3.
                      Investimenti ammissibili
    1.   Sono   ammessi   alle   agevolazioni   l'ammodernamento,  il
risanamento,  il restauro, la ricostruzione e l'ampliamento di rifugi
alpini,  l'acquisto  di  impiantistica  tecnologica,  la costruzione,
l'ammodernamento ed il risanamento di teleferiche.
    2.  I  lavori  agevolabili  comprendono  anche l'ammodernamento e
l'arredamento  dei  locali  per il personale o il gestore, sempreche'
non  si  tratti di un'abitazione di prima casa ai sensi della vigente
legislazione sull'edilizia agevolata.
    3.   Sono   ammesse   alle  agevolazioni  anche  la  costruzione,
l'ammodernamento   e  l'arredamento  di  locali  di  fortuna  situati
all'interno o all'esterno dei rifugi secondo l'art. 1, comma 3, della
legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5.
    4.  Sono  ammesse  inoltre  le infrastrutture primarie dei rifugi
alpini,  quali  sentieri  e  mulattiere  esclusi i sentieri pubblici,
approvvigionamento  elettrico  ed  idrico,  smaltimento delle acque e
simili,  nonche'  gli  investimenti volontari nei settori ambiente ed
energia alternativa.
    5.   Puo'   essere   agevolata  anche  la  riattivazione  tramite
trasformazione  o ricostruzione di ex rifugi alpini, a condizione che
abbiano  tutte  le caratteristiche di una tale struttura. Prima della
liquidazione  dell'agevolazione  deve essere inoltrata pero' la nuova
licenza di esercizio.
    6.  Le  agevolazioni possono essere concesse anche per iniziative
realizzate  mediante operazione di locazione finanziaria con riscatto
finale del bene locato.