Art. 4. Limitazioni e regolamentazione .cce; per casi particolari 1. Investimenti non ammissibili sono: a) la costruzione di nuovi rifugi alpini; b) l'acquisto di oggetti d'arte e di articoli decorativi: c) l'acquisto di biancheria, stoviglie ed altri oggetti soggetti a facile usura. 2. Sono agevolabili in maniera limitata: a) l'ampliamento dei rifugi alpini nella misura prevista dall'art. 2, comma 1, della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22.