Art. 4.
      Limitazioni e regolamentazione .cce; per casi particolari
    1. Investimenti non ammissibili sono:
      a) la costruzione di nuovi rifugi alpini;
      b) l'acquisto di oggetti d'arte e di articoli decorativi:
      c) l'acquisto   di   biancheria,  stoviglie  ed  altri  oggetti
soggetti a facile usura.
    2. Sono agevolabili in maniera limitata:
      a) l'ampliamento   dei  rifugi  alpini  nella  misura  prevista
dall'art. 2, comma 1, della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22.