Art. 5.
                       Limiti di investimento
    1. I limiti minimi degli investimenti agevolabili vengono fissati
come segue:
      a) 10 milioni di lire per contributi una tantum;
      b) 800 milioni di lire per mutui a tasso agevolato.
    2. I limiti massimi vengono fissati come segue:
      a) fino a 800 milioni di lire per contributi una tantum;
      b) fino a 2.000 milioni di lire per mutui a tasso agevolato.