Art. 5. Limiti di investimento 1. I limiti minimi degli investimenti agevolabili vengono fissati come segue: a) 10 milioni di lire per contributi una tantum; b) 800 milioni di lire per mutui a tasso agevolato. 2. I limiti massimi vengono fissati come segue: a) fino a 800 milioni di lire per contributi una tantum; b) fino a 2.000 milioni di lire per mutui a tasso agevolato.