Art. 6.
                  Tipo e misura delle agevolazioni
    1.  Per agevolazione si intende un contributo in conto capitale o
un  mutuo  a tasso agevolato dal fondo di rotazione. Le singole forme
di contributo non sono applicabili congiuntamente.
    2.  L'ammontare delle agevolazioni viene determinato in base alla
tabella della classificazione dei rifugi riportata in appendice.
    3. In caso di contributi una tantum l'agevolazione ammonta:
      a) fino al 40 per cento della spesa ammessa per i rifugi alpini
classificati nella 3a categoria;
      b) fino al 50 per cento della spesa ammessa per i rifugi alpini
classificati nella 2a categoria;
      c) fino al 60 per cento della spesa ammessa per i rifugi alpini
classificati nella 1a categoria.
    4.  Limitatamente  al  fondo  di  rotazione  il  beneficio  viene
espresso  come  equivalente  lordo  di  sovvenzione  attualizzato  ai
vigenti  tassi  di  riferimento  dell'Unione  Europea (UE). La misura
dell'agevolazione   non   deve  superare  il  valore  di  un  analogo
contributo una tantum.
    5.   La   partecipazione   finanziaria   della   Provincia   alla
costituzione del mutuo non deve superare la quota dell'80 per cento.
    6.  La  durata  complessiva  ammonta a dieci anni per le opere di
costruzione e sei anni per l'acquisto di arredamenti ed attrezzature.
    7. Nel caso di investimenti comprendenti sia opere di costruzione
che  l'acquisto  di arredamenti ed attrezzature, saranno calcolate le
decorrenze  medie,  arrotondate  al  semestre,  secondo  la  seguente
formula:


                    4 x opere di costruzione
Durata = 6 anni + --------------------------
                       {Spesa complessiva}

    8.  Il  preammortamento  non  deve superare un anno ed e' incluso
nella  durata  complessiva.  La giunta provinciale puo' prorogare, su
domanda  motivata  del richiedente e preventivo assenso dell'istituto
bancario  mutuante,  il  periodo  di  preammortamento di un'ulteriore
anno, dietro corrispondente riduzione del periodo di ammortamento.
    9. Le percentuali previste dall'art. 6, comma 3, lettere a), b) e
c), del presente regolamento, possono essere aumentate fino al 20 per
cento   per  investimenti  ambientali  secondo  l'art.  3,  comma  1,
lettere a) e b), della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, qualora
possa  essere  dimostrata  la  modesta redditivita' dell'esercizio in
proporzione all'investimento.
    10.  La  certificazione  della modesta redditivita' deve avvenire
tramite  un'apposita  dichiarazione  del titolare dell'azienda, dalla
quale   risultino   gli   indicatori:  affitto,  numero  di  tutti  i
collaboratori dell'azienda ed il volume d'affari riferito agli ultimi
due anni.