Art. 7.
                           Classificazione
    1.  In  fase di classificazione dei rifugi alpini e' stato tenuto
conto  dei  criteri:  distanza  a piedi, bacino di utenza, dotazione,
orario  di  apertura  e  la  presenza  o meno di un locale di fortuna
accessibile tutto l'anno.
    2.  La  classificazione  nelle  singole  categorie e' evidenziata
dalla tabella riportata in appendice a questo regolamento.
    3.  Essa sara' revisionata periodicamente e comunque entro cinque
anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.