Art. 7. Classificazione 1. In fase di classificazione dei rifugi alpini e' stato tenuto conto dei criteri: distanza a piedi, bacino di utenza, dotazione, orario di apertura e la presenza o meno di un locale di fortuna accessibile tutto l'anno. 2. La classificazione nelle singole categorie e' evidenziata dalla tabella riportata in appendice a questo regolamento. 3. Essa sara' revisionata periodicamente e comunque entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.