Art. 9.
                     Concessione dei contributi
    1.   L'ufficio   provinciale   competente   individua   la  spesa
ammissibile.
    2. La determinazione della spesa da ammettere e della quota sulla
quale  viene  commisurato  il  contributo, l'ammontare del contributo
stesso,  nonche' il termine, entro il quale devono essere ultimate le
opere,  sono  disposte  con  deliberazione  della giunta provinciale,
sentito   il   parere  della  commissione  nominata  per  il  settore
alberghiero.
    3.  La  commissione  e'  autorizzata  a  chiedere  perizie  sulla
presumibile  redditivita'  degli  investimenti  o studi comparati con
soluzioni alternative.
    4.  Le  domande  non  accolte  nell'anno,  nel  quale  sono state
presentate,   possono   essere   ammesse  negli  esercizi  finanziari
successivi.